Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 387 del 18 settembre 2023
Può nella specie invocarsi il precedente di questa Sezione, peraltro originato dalla medesima denuncia di danno erariale, che ha deciso uguale astratta fattispecie, in analogo contesto temporale e stessa amministrazione danneggiata (cfr. sent. n. 107/2023 in questo sito), riconoscendo giurisdizione, rapporto di servizio, elemento soggettivo rilevante e criteri quantificatori del danno erariale, così come prospettati dalla Procura anche in questa sede e censurati col gravame, pertanto da ritenersi infondato.
In estrema sintesi, e rimandando per ogni approfondimento ai cennati precedenti:
a) i sopravvenuti mutamenti normativi in subiecta materia (art. 180, d.l. n. 34/2020, prima e l’art. 5 quinquies, d.l. n. 146/2021, dopo), non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore di struttura ricettiva e amministrazione comunale e discendente dagli ulteriori compiti previsti dall’art. 4, comma 1 ter, d.lgs. n. 23/2011 , di guisa da permanere la sottoposizione di costui allo statuto della re- sponsabilità amministrativo-contabile (con la conseguente provvista giurisdizionale sulla cognizione delle relative controversie risarcitorie);
b) il quadro normativo operante in subeicta materia, anche al tempo dei fatti di causa, nel comune di Firenze (i.e.: art. 4 d.lgs. n. 23/2011 e reg. com.le n. 33/2011), impone di ritenere responsabile dell’ammanco il gestore che, ingiustificatamente, non riversi l’imposta di soggiorno;
c) alla quantificazione dell’ammanco, in cui si sostanzia l’inadempimento dell’albergatore all’obbligazione restitutoria derivante dalla responsabilità quale agente contabile, può pervenirsi anche attraverso l’utilizzo dello specifico metodo statistico-comparativo a carattere induttivo (i.e.: il tasso medio di occupazione derivante dalla posizione della struttura, dalla tipologia e categoria della stessa e dalle stagioni turistiche), adoperato dall’organo inquirente, in quanto fondato su cir- costanze idonee ad assurgere, per la loro gravità, precisazione e concordanza, a presunzione semplice ex art. 2729 c.c., specialmente lad- dove, come pure nel caso di specie, il prevenuto manchi di allegare specifiche circostanze contrarie (es. numero di persone registrate indi- cate nelle comunicazioni inviate alla Questura, ex art. 109 TULPS), in grado di minarne la valenza probatoria;
d) quand’anche manchi agli atti la prova diretta di una sciente e preordinata intenzione di violare i propri doveri di servizio, quale forma di dolo civile contrattuale, ratione temporis valevole, quest’ultimo può ri- cavarsi indirettamente, ex art. 2729 c.c., sulla scorta della constatazione che tale obbligo era da tempo in vigore, in quanto previsto dal predetto regolamento comunale (n. 33/2011), peraltro approvato subito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, risultando inverosimile, dunque, che lo stesso fosse ignoto ad albergatori operanti in una città a notevole vocazione turistica, non sottacendosi, peraltro, ad colorandum che, in ogni caso, sarebbe in facoltà del giudice riqualificare, purchè nell’ambito della medesima causa petendi, e anche in assenza di alternativa prospettazione accusatoria, l’elemento soggettivo in termini di mera colpa grave, da ravvisarsi nell’inescusabile negligenza del gestore nell’informarsi su precisi e fondamentali obblighi riconnessi all’attività imprenditoriale esercitata.