L’Autorita’ ha approvato la delibera 386 in data 26 luglio 2023, con cui e’ stato modificato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio in materia di trasparenza.
In particolare il regolamento ha disciplinato l’ipotesi prevista dall’art. 45, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che disciplina il potere dell’Autorità di rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto 33, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali l’Amministrazione o ente non ha proceduto alla pubblicazione
Inoltre il regolamento ha inteso disciplinare pure l’ipotesi prevista dal comma 1-bis dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013, che recita che la sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
Inoltre nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennita’ di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennita’ accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento e’ pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati.
Ricordiamo, però, che il decreto milleproroghe del 2019 ha “sospeso” tutte le sanzioni in materia di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza Infatti all’art. 1 comma 7 del dl 162/2019 si legge:
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo, …ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,…non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.
Quindi, in sintesi, la modifica del regolamento potrà essere applicata quando sarà revocata la sospensione ope legis delle sanzioni in materia di trasparenza di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013.
Residua, quindi, la sola “nuova” sanzione all’art. 45, comma 4,decreto citato, che disciplina il potere dell’Autorità di rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali l’Amministrazione o ente non ha proceduto alla pubblicazione