In caso in cui il sistema di timbrature non sia stato autorizzato né concordato, le risultanze non sono utilizzabili per il licenziamento

Corte di Cassazione, sentenza n 25645 del 1 settembre 2023

La Corte territoriale era stata incaricata dalla Cassazione, che le aveva rinviato la decisione della controversia, “di verificare se il sistema di controllo era stato concordato o autorizzato” ed accertare se quello effettuato integrasse un controllo difensivo verificando la “legittimità dell’utilizzazione dei dati acquisiti per il tramite dei badge alla luce dei principi esposti in motivazione e solo in esito a tale accertamento”. Pertanto, in applicazione del principio affermato la Corte, ha accertato che le acquisizioni dei dati tramite il badge elettronico erano illegittime ed ha verificato, con accertamento di fatto a lei riservato, che i dati acquisiti per il tramite dei sistemi di rilevazione delle entrate e delle uscite non erano perciò utilizzabili e che non vi erano altre evidenze, oltre a quelle documentali cui fare riferimento, per ritenere provata la condotta contestata che perciò era indimostrata.

In sostanza la Corte, tenendo conto delle ragioni dell’originario annullamento della sentenza e sulla base dei principi dettati da questa Corte in tema di controlli a distanza dei lavoratori, ha accertato che le risultanze derivanti dal controllo automatico a distanza, in quanto non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa, non erano utilizzabili per il licenziamento del lavoratore e che le residue risultanze istruttorie non davano alcuna prova del comportamento posto a base del licenziamento. Così facendo il giudice del rinvio si è mantenuto esattamente nell’ambito di accertamento demandato dalla Cassazione e non è incorso perciò nella denunciata violazione dell’art. 384 c.p.c..

Comments are closed.