L’articolazione dell’intero progetto consta, dunque, di due distinti step, secondo una prassi, anche in questo caso, non inusuale nell’àmbito delle operazioni straordinarie societarie, ma con riflessi anche sugli esiti valutativi che competono alla Corte, nel particolare modulo di controllo delineato dal legislatore con l’art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (cfr. in tal Senso Corte Conti, sez. Controllo Toscana, deliberazione n. 245/PASP/22 del 19 novembre 2022 che distingue tra delibera a contenuto effettivamente “dispositivo” ed atti di natura “programmatoria”).
Al riguardo si è osservato come “queste due fasi devono porsi in una stretta consequenzialità, anche fattuale”, e richiedono “l’assenza di elementi esterni condizionanti” (così Corte Conti, Sez. Contr. Toscana, n. 245/22 cit.); ne consegue che la magistratura contabile non può esprimersi su atti amministrativi che, con riferimento a specifiche operazioni, abbiano natura programmatoria, in quanto prefiguranti vicende societarie prospettiche ed eventuali, “ovvero condizionate al previo perfezionamento di altre operazioni dalle stesse presupposte, ma non ancora definite”.
Ferme le considerazioni sopra esposte, i presupposti di ammissibilità del parere debbono dunque essere approfonditi distintamente con riferimento ai due step dell’operazione. La delibera in esame, in tal senso, non definisce gli elementi essenziali dell’atto costitutivo della new-co, né, alcuni degli aspetti economici della costituzione del nuovo organismo societario (ad es. determinazione del capitale sociale) e le modalità di realizzazione del secondo step dell’operazione sono descritte in termini non del tutto univoci.
Va da sé che, ove il Comune vorrà dare effettiva attuazione anche all’ultima fase del progetto, sarà necessario adottare un apposito atto deliberativo adempiendo all’onere analitico di motivazione rafforzato, con riguardo a tutti i parametri giuridici ed economici (in ordine a quest’ultimo profilo, cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 222/SSRRCO/PASP).