Incarico conferito a soggetto privo dei requisiti: l’utilitas conseguita dall’ASL determina comunque la compensatio lucri cum damno (pronuncia in controtendenza)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 540 del 4 ottobre 2023

Dal medesimo fatto contestato, ovvero dall’aver adottato un bando in violazione delle norme primarie, secondarie e del CCNL quanto ai requisiti prescritti per l’incarico di direttore di UOC, con conseguente conferimento dello stesso a un soggetto privo dei requisiti è conseguito , al contempo, sia lo svolgimento da parte di questi delle funzioni assegnate con l’incarico sia il pagamento delle relative retribuzioni, e tale “quid pluris” è stato individuato in citazione costituire un danno per l’ente nel suo intero ammontare.

Il collegio ritiene che nel caso di specie, lutilitas debba misurarsi con riferimento al fatto che l’ASL di Y aveva bisogno di un direttore di UOC Affari legali e, quindi, in tal senso risulta avere usufruito delle prestazioni del X, il cui adempimento dell’incarico non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della Procura, così come non è stato oggetto di contestazione il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Al riguardo si deve dedurre che l’incarico di direttore di UOC Affari legali comprenda mansioni e prestazioni diverse o aggiuntive rispetto all’incarico di dirigente avvocato e, pur considerando le mansioni diverse o aggiuntive, deve aversi riguardo agli obiettivi assegnati dalla competente ASL al direttore UOC Affari legali.

Si osserva che, dalle schede di valutazione della performance del X, si è avuta una valutazione dell’avvocato costantemente soddisfacente.

Del resto la Procura nell’atto di citazione non ha mai messo in dubbio la qualità delle prestazioni rese dal X né, a seguito delle osservazioni dei convenuti, in sede dibattimentale ha allegato o ha provato che tali prestazioni non fossero quelle di un direttore UOC o che non fossero state svolte con la richiesta diligenza professionale.

A ciò deve aggiungersi che l’amministrazione all’epoca dei fatti contestati non aveva altri dirigenti avvocati nel proprio ruolo e, quindi, non avrebbe potuto attuare altri modelli organizzativi per il raggiungimento dei medesimi risultati in via di fatto.

Pertanto, posto che la ASL aveva l’esigenza di un vertice per l’UOC Affari legali, al quale avrebbe corrisposto comunque la retribuzione da direttore e, posto che per tale incarico si è avvalsa delle prestazioni professionali del X, valutate positivamente, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un’utilitas comunque conseguita dalla ASL.

Il Collegio ritiene che questa ben possa assorbire completamente il maggior esborso sostenuto dall’ASL per tutte le ragioni innanzi esposte quali emergenti dal quadro fattuale offerto in valutazione dalle parti processuali, attesa l’incontestata effettuazione da parte del X di prestazioni professionali riconducibili al profilo di direttore dell’UOC “Affari legali”. Pertanto deve concludersi che vi è un’intera compensatio lucri cum damno, perché il danno costituito dalla differenza tra la retribuzione percepita quale direttore UOC e la retribuzione di un dirigente avvocato è compensato dall’utilità delle prestazioni rese, mai posta in discussione.

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