Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 114 del 9 ottobre 2023
Esponeva la Procura che la decisione della Giunta di addivenire alla riorganizzazione dell’Ufficio di staff del Sindaco, la cui composizione era rimasta immutata da oltre 18 anni, veniva assunta al fine di ovviare all’impossibilità di confermare al rag. X, fino a quel momento dipendente dell’ente di cat. D5 con incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL, l’incarico medesimo, stante la carenza del necessario titolo di studio ed in relazione al quale era nota la pendenza innanzi alla Procura regionale della Corte dei conti di un procedimento a carico del precedente Sindaco, conclusosi con sentenza di condanna di questa Corte n. 182/2019.
Come peraltro ampiamente messo in evidenza da un consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte, appare evidente che la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è possibile allorchè il soggetto individuato non sia già dipendente dell’ente, poiché – qualora ricorra, invece, il caso opposto – il rapporto di lavoro subordinato è già costituito ed il soggetto risulta già incardinato nell’organico dell’ente (ex multis Sez. reg. contr. Piemonte n. 312/2013/PAR; Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2018/PAR).
L’anomala vicenda oggetto di giudizio, invece, si caratterizza per una ingiustificata ed illegittima duplicazione del rapporto di lavoro tra il Comune e il rag. X. Per effetto di questa scelta, quindi, dal 10.10.2018 e fino alla data delle dimissioni (coincidenti con la cessazione del contratto per l’ufficio di staff) il rag. X è risultato essere titolare contemporaneamente di due rapporti di lavoro dipendente subordinato, uno a tempo indeterminato -seppur quiescente- e uno a tempo determinato, con lo stesso ente. E’ tuttavia evidente che ciò non era, e non è, consentito e lecito.
Ritiene il Collegio, inoltre, che l’azione dei componenti della Giunta e del Sindaco di sia connotata dal dolo. Come si è avuto modo di evidenziare più sopra, infatti, la delibera di Giunta n. 164 del 8 ottobre 2018 ha definito i requisiti professionali per la copertura del posto in maniera così specifica da restringere il campo al solo rag. X, sì da escludere qualsiasi spazio di discrezionalità nella successiva scelta.
Tale misura (solo apparentemente) astratta, prescindeva, però, dall’effettiva professionalità del soggetto che avrebbe ricoperto l’incarico e si profilava palesemente illegittima (stante, appunto, lo stretto rapporto di corrispettività tra livello retributivo e qualifica professionale posseduta: C. Cost. n. 19/89).
Emerge, dunque, per tabulas, dai contenuti e dalle motivazioni della stessa delibera che la Giunta ed il Sindaco avevano, in maniera pienamente consapevole, assunto la decisione di costruire un percorso che conducesse all’individuazione, in maniera univoca, di un determinato soggetto, il rag. X, al quale è stato garantito un trattamento economico e previdenziale parametrato a quello dirigenziale. La remunerazione, di poco inferiore a quella ininterrottamente goduta dallo stesso fin dal 2004, in forza di incarichi dirigenziali reiterati nel tempo pur in assenza del necessario titolo di studio e senza alcuna soluzione di continuità per quindici anni, veniva riconosciuta nonostante il carattere eccezionale e temporaneo degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL.