Autorità Garante della concorrenza e del mercato, parere n. AS1916 del 2 ottobre 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto di svolgere nuovamente alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito ai criteri utilizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome per l’assegnazione del budget di spesa alle strutture private in regime di convenzionamento, e – più in generale – al sistema di convenzionamento delle strutture sanitarie private, anche per i futuri periodi di programmazione.
In tal senso, l’Autorità confida che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano costituisca opportuna sede di coordinamento e definizione di principi generali, affinché le Regioni e le Province Autonome esercitino le rispettive competenze in materia nel rispetto dei principi di tutela e promozione della concorrenza. Infatti, sulla base di diverse segnalazioni ricevute, è risultato che in talune Regioni:
– la “spesa storica” o il “fatturato storico” continua ad attestarsi quale criterio prevalente ai fini della definizione del budget di spesa da attribuire alle strutture private che operano in regime di convenzionamento con i Sistemi Sanitari Regionali (SSR), anche per i futuri periodi di programmazione;
– l’adeguamento all’articolo 8 – quinquies, comma 1-bis, del D.lgs. n. 502/19922, potrebbe non rispecchiare a pieno un sistema di convenzionamento delle imprese private su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente, anche a causa di proroghe di lunga durata dei contratti in essere.
L’allocazione del budget sulla base della spesa storica ostacola l’accesso sul mercato di nuovi soggetti. Tale criterio, peraltro, attribuisce ad imprese titolari di diritti speciali – per il solo fatto di essere già accreditate e convenzionate con i singoli SSR – un indebito vantaggio concorrenziale costituito di fatto da una rendita di posizione, in violazione dell’articolo 106 TFUE
Con riferimento invece alla proroga dei contratti stipulati con soggetti privati accreditati per l’erogazione di prestazioni sanitarie in convenzione con il SSR, anch’essa è stata ritenuta dall’Autorità nei suoi ripetuti interventi di advocacy fonte di effetti anti-concorrenziali in quanto idonea a cristallizzare le posizioni dei singoli operatori, quindi, la struttura del mercato. Peraltro, la proroga dei contratti in essere può pregiudicare l’efficace attuazione di un sistema di convenzionamento delle imprese private su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente, ai sensi dell’articolo 8 – quinquies, comma 1-bis, del D.lgs. n. 502/1992.
A tal fine sembra necessario, in primo luogo, che la definizione dei tetti di spesa da attribuire a ciascuna struttura sanitaria convenzionata avvenga sulla base dell’utilizzo, quantomeno preponderante, di criteri qualitativo-prestazionali, come quelli citati supra, piuttosto che del criterio del fatturato storico. In secondo luogo, appare altresì essenziale evitare il meccanismo della proroga dei contratti in essere, al fine di non pregiudicare l’attuazione del citato articolo 8–quinquies, comma 1-bis, del D.lgs. n. 502/1992, e procedere dunque a periodiche selezioni delle strutture sanitarie, basate su principi di non discriminazione e trasparenza, volte a definire l’effettiva attribuzione di un budget e il suo ammontare. Ciò, auspicabilmente, attraverso procedure regionali, adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati e alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento.