Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 25665 del 4 settembre 2023
Le Sezioni Unite (cfr. Cass. SU, ord. 30 settembre 2022, n. 28469) hanno già chiarito, specificamente con riferimento alla materia in esame, che «[i]n tema di derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica secondo la disciplina della l.p. Bolzano n. 2 del 2015, il preavviso di rigetto, contenente la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione, è prescritto, a pena di annullabilità del provvedimento finale, per tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, salvo che – nel testo dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 vigente fino al 16 luglio del 2020 – per le procedure concorsuali ad evidenza pubblica».
In sostanza, in difetto di previo contraddittorio, si è adottato un provvedimento negativo per la ricorrente (diniego dell’istanza di rinnovo della concessione), sulla base di un presupposto di fatto ritenuto integrante una causa di decadenza dell’originaria concessione, senza che fosse prima accertata la causa di decadenza medesima (notificata poi con il successivo decreto assessorile) per il cui procedimento si è invece seguito il corretto modello procedimentale.
È chiaro, tuttavia, alla stregua di quanto sopra osservato, che la sentenza impugnata, che ha ritenuto nella fattispecie non necessario il preavviso di rigetto sull’istanza di rinnovo della concessione, per un verso non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto di cui al citato arresto di queste Sezioni Unite, e, per l’altro, in modo non congruente con lo stesso tenore della summenzionata comunicazione dell’Autorità del 6 settembre 2019, è incorsa nel enunciato vizio concernente l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
Costituisce, infatti, nella giurisprudenza amministrativa, espressione d’indirizzo consolidato il principio secondo il quale «[n]el processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida», restando, invece, inammissibile, un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi» (cfr., tra le molte, più di recente, Cons. Stato sez. 4, 30 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato sez. 3, 28 novembre 2022, n. 10448)