Corte di Cassazione, sentenza n. 28512 del 12 ottobre 2023
In conformità con la giurisprudenza dell’Unione, questa Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633/1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale(Cass., Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 21108).
Questo orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. V, 11 marzo 2021, n. 6868, in cui è stato rigettato il ricorso dell’Ufficio, ritenendosi decisiva la circostanza che «la garanzia della qualità delle prestazioni chiropratiche risulta garantita attraverso la direzione sanitaria affidata ad un medico», quale requisito sostanziale per la fruizione dell’esenzione IVA riconosciuta alle prestazioni sanitarie.
Ancora più recentemente (Cass., Sez. V, 28 settembre 2023, n. 27549), questa Corte ha precisato che, nell’attuale quadro normativo (art. 7 l. 11 gennaio 2018, n. 3, da ultimo modificato dall’art. 6 del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. nella l. 24 febbraio 2023, n. 1 ), che ha differito al 30 giugno 2023 l’emanazione del decreto di definizione dell’ordinamento didattico del corso per chiroprassi (Decreto MIUR di concerto con il Ministro della Salute, previ pareri CUN e CSS), la mancata adozione di detto decreto (indispensabile al fine di individuare la tipologia delle prestazioni svolte e di disciplinare i profili della professione) non è circostanza decisiva ai fini dell’esenzione IVA delle relative prestazioni mediche.
La natura medica della prestazione va, invero , valutata in termini sostanziali , costituendo l’ambito regolamentare un elemento come altri al fine di verificare l’esistenza dei presupposti perché la prestazione benefici dell’esenzione IVA.
Deve, pertanto, ritenersi definitivamente superato l’opposto orientamento, inaugurato dalla sesta sezione di questa Corte ( Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2014, nn. 22812, 22813, 22814) e successivamente confermato sia dalla sesta sezione ( Cass., Sez. VI, 30 maggio 2016, n. 11085), sia più di recente da questa sezione (Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, n. 8145; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34169), secondo cui, pur avendo la disciplina interna inquadrato il chiropratico tra i professionisti sanitari, aveva ritenuto ai fini dell’esenzione IVA indispensabile l’emanazione del relativo regolamento di attuazione del percorso formativo della professione.
Nella specie, la verifica dei requisiti sostanziali per l’esercizio della professione medica è stata compiuta dal giudice di appello, che ha accertato che le prestazioni sono svolte «sotto la direzione medica di uno specialista in medicina dello sport». E’, inoltre, stato accertato che le prestazioni sono state autorizzate dal S.S.N., tanto che i relativi costi sono stati posti a carico di quest’ultimo previa verifica della rispondenza dei benefici assicurati ai rispettivi fruitori del servizio, al pari di prestazioni sanitarie rese da strutture sanitarie convenzionate.
La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suindicati principi.