La giurisprudenza qualifica gli enti sanitari come aziende autonome di erogazione, in quanto, pur operando nell’ambito di un’unitaria organizzazione regionale, godono di autonomia giuridica, manageriale e contabile e, pertanto, sono tenute per legge ad erogare servizi all’utenza territoriale in condizioni di equilibrio, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza di gestione (cfr. SRC Lazio n. 34/2022/PRSS).
Il combinato disposto di cui ai commi 170, 166 e 167 dell’art.1 l. 266/2005 assegna alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il controllo (avvalendosi delle relazioni-questionario del collegio sindacale) dei bilanci d’esercizio di detti enti, onde verificare l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari di bilancio. La funzione che le Sezioni regionali di controllo sono chiamate ad esercitare è volta alla salvaguardia dell’unità economica della Repubblica e al coordinamento della finanza pubblica, atteso che anche detti enti, pur nel quadro di riparto di competenze tra Stato e regioni (cfr. C. cost. 39/2014), sono tenuti a concorrere al rispetto dell’equilibrio finanziario di bilancio ai sensi dell’art.81 Cost., al pari di tutti gli organismi che compongono il “sistema amministrativo nazionale”.
L’accertamento, da parte della magistratura contabile, di eventuali squilibri economico-finanziari, della mancata copertura delle spese o della violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria determina l’obbligo per gli enti interessati di adottare, entro i termini di legge, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate, ripristinando gli equilibri di bilancio (12/SEZAUT/2022/INPR).
Ai sensi dell’art.1, c.7, d.l. n. 174/2012, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o l’inadeguatezza degli stessi hanno l’effetto di precludere l’attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari.
In ragione dell’incidenza diretta su gestioni volte alla tutela alla salute, tuttavia, detta misura inibitoria deve conciliarsi con le previsioni dell’art. 32 Cost., “la cui concreta attuazione presuppone l’effettuazione della spesa necessaria per garantire l’erogazione di un servizio che sia espressione dei livelli essenziali di assistenza” (cfr. 12/SEZAUT/2022/INPR, n. 13/SEZAUT/2014/INPR, nonché Corte cost., sentenze n. 275/2016, n. 169/2017, n. 62/2020, n. 157/2020).
A quest’ultimo riguardo, giova rilevare come l’attuazione dell’art.32 Cost. richieda una “tutela multilivello” del diritto alla salute, che vede “lo Stato (Titolo V, art. 117, co. 2, lett. m, Cost.) determinare i Livelli Essenziali di Assistenza, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e vigilare sulla loro effettiva erogazione; spetta, invece, alle Regioni, nell’ambito territoriale di competenza, organizzare il Servizio sanitario e garantire le prestazioni e i servizi inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza – rispettando standard costituzionalmente conformi – attraverso gli enti del proprio Servizio sanitario regionale” (ancora, 12/SEZAUT/2022/INPR).