Consiglio di Stato, sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023
Le società odierne appellanti, svolgenti a vario titolo attività inerenti all’intermediazione immobiliare online per locazioni brevi e non residenti né stabilite in Italia, hanno a suo tempo impugnato avanti il T.a.r. per il Lazio:
– con ricorso introduttivo, l’atto dell’Agenzia delle Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017, recante, ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con l. 21 giugno 2017, n. 96, le “disposizioni di attuazione” del regime fiscale per le locazioni brevi stabilito dall’art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, del medesimo d.l. n. 50 del 2017;
– con successivo ricorso per motivi aggiunti, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017.
Quanto all’obbligo di designazione di un rappresentante fiscale in Italia, la Corte dell’Unione Europea ne ha statuito la contrarietà all’art. 56 TFUE (recte, ha dichiarato che la corretta interpretazione dell’art. 56 TFUE osta ad una normativa nazionale che imponga il cennato obbligo), in quanto tale obbligo reca una restrizione alla libera circolazione dei servizi che, pur perseguendo uno scopo legittimo compatibile con il Trattato FUE, pur giustificata da motivi imperativi di interesse generale e pur idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo cui è preposto, non è proporzionata (ossia, “in circostanze come quelle di cui al regime fiscale del 2017”, eccede quanto necessario per conseguire le proprie finalità).
17.2.1. Consegue che a questo Giudice, quale Autorità giurisdizionale nazionale a qua, non resta che prendere atto del dictum della Corte senza poter svolgere alcun ulteriore sindacato (né, a fortiori, alcuna critica alla relativa motivazione): ciò costituisce un preciso ed inderogabile dovere, corollario del principio del primato del diritto dell’Unione, più volte affermato dalla Corte.
17.2.2. In relazione alle osservazioni svolte in proposito dall’Agenzia delle Entrate nelle memorie conclusionali, il Collegio osserva che, a seguito della pronuncia della Corte, la previsione nazionale che impone la nomina di un rappresentante fiscale in Italia risulta in contrasto con il diritto UE nella sua totalità.
17.2.3. La Corte, infatti, ha ritenuto che tale previsione ecceda quanto necessario, posto che “non risulta che il controllo del rispetto degli obblighi gravanti sui prestatori di servizi interessati in qualità di responsabili d’imposta non possa essere garantito con mezzi meno lesivi dell’articolo 56 TFUE rispetto alla nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia”: ciò sia perché tale previsione “si applica indifferentemente a tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare … senza distinguere in funzione, ad esempio, del volume di entrate fiscali”, sia, comunque, perché “il legislatore italiano non ha considerato la possibilità che il summenzionato rappresentante fiscale … abbia la possibilità di risiedere o di essere stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia”.
17.2.4. L’ampia e chiara dizione contenuta nella pronuncia della Corte non consente al Collegio l’operazione di dissezione normativa sollecitata, pur con puntuali argomentazioni, dall’Agenzia.
17.2.5. La Corte, invero, non ha stabilito la contrarietà al diritto unionale della previsione nazionale della nomina di un rappresentante fiscale, limitatamente al solo profilo della necessaria residenza (o stabilimento) in Italia; al contrario, ha tratto dall’unitaria considerazione di vari profili, tra cui quello della necessaria residenza o stabilimento in Italia, la conclusione della natura complessivamente non proporzionata dell’obbligo di nomina del rappresentante fiscale in quanto tale.
17.2.6. Il Collegio, pertanto, non può che disporre come segue:
– disapplica, in quanto in contrasto con il diritto UE, l’art. 4, comma 5-bis, secondo periodo, d.l. n. 50 del 2017 (“I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”);
– accoglie in parte qua l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l’atto impugnato con il ricorso introduttivo di primo grado, con riferimento a tutti i passaggi ove è menzionata la figura del rappresentante fiscale, ossia:
a) il punto “3.3 – Soggetti non residenti”, secondo periodo (pagina 3), ove si stabilisce che “i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che risultino privi di stabile organizzazione in Italia, per trasmettere i dati si avvalgono di un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
b) il punto “4.3 – Soggetti non residenti”, secondo periodo (pagina 4), ove si stabilisce che “i soggetti non residenti, che risultino privi di una stabile organizzazione in Italia, effettuano gli adempimenti di cui al punto 4.2 [ossia gli “obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta”] tramite un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
c) le “motivazioni”, sesto periodo (pagina 5), ove si stabilisce che gli obblighi di comunicazione dei dati vengono adempiuti, da parte degli operatori non residenti né stabiliti, mediante “un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso”;
d) le “motivazioni”, penultimo periodo (pagina 6), ove si stabilisce che “i soggetti non residenti, che risultino privi di una stabile organizzazione in Italia, effettuano la ritenuta ed adempiono agli obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione tramite un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973”.