Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 341 del 24 ottobre 2023
L’ente era dotato di un proprio ufficio legale, per cui sussisteva un onere di motivazione rafforzata da esternare sia in ordine al deficit di natura quantitativa sia in ordine ai deficit di natura qualitativa nei su richiamati provvedimenti di affidamento dell’incarico: cfr. Corte conti, 15 febbraio 2005 n. 6/CONTR/05 e delib. n. 6/2005 della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.
I provvedimenti avrebbero dovuto precisare l’alta ed eccezionale professionalità richiesta nel caso di specie ed evidenziare i reali carichi di lavoro del personale con professionalità analoghe a quelle richieste.
I convenuti disattendendo i su richiamati precetti normativi e consolidati orientamenti giurisprudenziali, hanno determinato, come correttamente affermato dalla Procura contabile, la violazione delle norme regolatrici la materia , determinando un grave vulnus ai principi di imparzialità e buon andamento , integrando, in base ai canoni di sana gestione finanziaria, un danno all’ ente conferente in ragione dell’ intero esborso sostenuto per effetto di condotte violative di norme imperative (cfr. Corte conti Sez.II Centr. 462/2021).
Ribadita la condotta palesemente antigiuridica ed a fronte della chiarezza normativa che non consente alcun ragionevole spazio di opinabilità interpretativa ed applicativa, osserva tuttavia il Collegio che la “straordinaria natura del giudizio trattato” (cfr. Sez. II Centr. n. 405/2019) e la rilevante complessità delle questioni controverse con elevatissimo importo del giudizio ( 80 milioni di euro) afferente a certificazione dei bilanci di un’ azienda sanitaria pubblica, con principi di revisione contabile, e contabilità pubblica applicata alle aziende sanitarie locali, costituiscono condizioni che, pur non idonee a “scriminare” l’ illecito contabile oggetto di causa, non appaiono determinare una condotta gravemente colposa , espressiva di disprezzo delle comuni regole di prudenza e diligenza ( cfr. Sez. I, 200/2023, Sez. II Centr. n. 119/2023 e Sezione Appello per la Regione Siciliana n. 20/A/2023).
Nel caso di specie , al fine di escludere la sussistenza dell’ elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, rileva la “straordinaria natura del giudizio trattato” ( cfr. Sez. II Centr. n. 405/2019) anche in ordine al modello di gestione ordinario esistente – ridotta consistenza dell’avvocatura interna- e la rilevante complessità delle questioni controverse con importo molto elevato del giudizio ( 80 milioni di euro).
Va, pertanto, rigettata la domanda della Procura per assenza dell’elemento soggettivo.