L’Ente chiede se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza, trovi applicazione anche con riguardo ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza già dipendente del medesimo comune ed avente ad oggetto l’attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. La Sezione ha ritenuto, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisca incarico di studio o di consulenza, ferma restando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 nonché di avere riguardo al trattamento pensionistico in godimento.
A tal proposito si condivide quanto affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria sul tema nella già richiamata deliberazione n. 66/2023/PAR ovvero che ‹‹L’attività….consiste….”nella formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto e non integra, pertanto, né un’attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello stUdio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza.
La Circolare n. 6/2014 definisce gli incarichi di studio e consulenza come “quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un’attività di studio che, possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di pareri a esperti (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05”.
Al contrario, qui si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidatigli”.
Ciò detto, si rammenta, tuttavia, che l’incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti all’uopo fissati dall’art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 (con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale nonché alla congruità del relativo compenso); inoltre si dovrà prestare attenzione al trattamento pensionistico in godimento, atteso che ‹‹….nell’ipotesi in cui il soggetto già collocato in quiescenza si sia avvalso del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota 100, poi divenuto 102 e 103) trova applicazione la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, del menzionato decreto secondo cui “la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
In tali fattispecie, pertanto, all’eventuale incarico a titolo oneroso consegue la sospensione del trattamento pensionistico›› (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 133/2023/PAR).