Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 29169 del 19 ottobre 2023
Con l’ordinanza in questione la terza sezione ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza in materia di danni da fauna selvatica e del relativo onere probatorio. In particolare, le parti hanno invocato pronunce della Corte che paiono avere affrontato il problema con esiti differenti o, comunque, non pienamente sovrapponibili (per la precisione: la ricorrente invocando i precedenti di Cass. ord. 08/05/2023, n. 12159, nonché di Cass. ord. 23/05/2022, n. 16550; richiamando, invece, la Regione il precedente di Cass. ord. 14/10/2022 n. 30294).
La giurisprudenza negli ultimi tre anni ha mutato orientamento, che, evidentemente, ancora non è consolidato.
In particolare a partire da Sez. 3 n. 07969/2020 la norma regolatrice della fattispecie è stata individuata, invece che nell’art. 2043 c.c., nell’art. 2052 c.c. (tenuto conto che il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale), mentre la legittimazione passiva è stata riconosciuta in capo alle regioni, quali “enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Conseguentemente, mentre sul danneggiato grava l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, alla regione spetta fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Nello stesso senso si è pronunciata Sez. 3, n. 13848/2020, osservando come l’art. 2052 c.c. non contenga alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguardi, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi. In ordine al contenuto dell’onere della prova incombente sull’attore, tale arresto ha ulteriormente precisato che, qualora l’evento dannoso si sia verificato nell’ambito della circolazione stradale, il danneggiato, oltre a dovere dimostrare la derivazione eziologica del pregiudizio lamentato dall’animale selvatico, deve anche dare la prova (prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c.) di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella produzione giurisprudenziale dell’anno 2021, in continuità con un indirizzo di cui sopra, Sez. 6-3, n. 08206/2021 ha individuato il titolo di tale responsabilità nell’art. 2052 c.c., onde ascrivere la legittimazione passiva dell’azione risarcitoria alla regione, quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l’attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti. La citata ordinanza ha, tuttavia, rilevato che tale titolo può concorrere con quello di cui all’art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell’azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell’azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l’onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell’ente pubblico.
Nel 2022 Sez. 6 – 3, n. 16550/2022 ha affermato che si configura una concorrenza tra titoli presuntivi di responsabilità (quello di cui all’art. 2052 c.c. e quello ex art. 2054, comma 1, c.c.), con riguardo ai danni occorsi a un autoveicolo in conseguenza dell’urto con un animale tenuto al guinzaglio dal proprietario, sicché, ove non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso – sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale, il caso fortuito – il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell’art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c
Ecco che quindi, siamo arrivati alla rimessione in pubblica udienza di cui all’ordinanza citata, per chiarire meglio i punti qualificanti della fattispecie