La prima copia della cartella clinica deve essere sempre gratuita, anche se gli scopi sono diversi da quelli previsti dal RGPD

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 26 ottobre 2023 nella causa C‑307/22

DW ha ricevuto cure dentistiche da FT. Sospettando che fossero stati commessi errori durante il trattamento che gli è stato somministrato, DW ha chiesto a FT la consegna, a titolo gratuito, di una prima copia della sua cartella medica. FT ha comunicato a DW che avrebbe risposto favorevolmente alla sua richiesta solo a condizione che si facesse carico delle spese connesse alla fornitura della copia della cartella medica, come previsto dal diritto nazionale.
DW ha proposto un ricorso contro FT. In primo grado e in appello è stata accolta la domanda di DW diretta ad ottenere, a titolo gratuito, una prima copia della sua cartella medica. Tali decisioni si basavano su un’interpretazione della normativa nazionale applicabile alla luce dell’articolo 12, paragrafo 5, nonché dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del RGPD.
Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), investito di un ricorso per cassazione («Revision») da FT, ritiene che la soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione che occorre dare alle disposizioni del RGPD.
La Corte (Prima Sezione) ha dichiarato:
1) L’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che
l’obbligo di fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto regolamento.
2) L’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che:
una normativa nazionale adottata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento può rientrare nell’ambito di applicazione di detta disposizione. Tuttavia, una siffatta facoltà non consente di adottare una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.
3) L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Tale diritto presuppone quello di ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano, tra l’altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intelligibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo.

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