TAR Lombardia, sez. Brescia, sentenza n. 731 del 9 ottobre 2023
Con il terzo motivo si sostiene che la decisione di clinicizzare le tre UOC, consentendo il conferimento degli incarichi di direzione delle stesse ai tre medici controinteressati, in assenza di una comparazione valutativa tra più candidature aperta anche ai medici ospedalieri, avrebbe comportato la violazione dei principi fondamentali di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, concretamente declinati nell’art. 15, comma 7 bis, lett. a) e b) del d.lgs. n. 502 del 1992.
Il motivo è infondato perché tale disposizione normativa non si applica al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa a professori universitari.
Infatti l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 517 del 1999 (già ricordato sopra a proposito del secondo motivo), nel prevedere che l’attribuzione ai professori universitari dell’incarico di direzione di struttura complessa in azienda ospedaliero-universitaria avvenga d’intesa tra il direttore generale dell’ospedale e il rettore, precisa che “L’attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all’art. 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484” (ossia i requisiti per l’accesso agli incarichi apicali della dirigenza sanitaria, dei quali è incontestato il possesso da parte dei tre controinteressati in questa causa).
L’art. 15 ter, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella prima parte (che qui rileva), prevedeva che “L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione”, della quale poi regolava la composizione.
La disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 4, I comma, lett. d), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con l. 8 novembre 2012, n. 189, il quale ha introdotto l’art. 15, comma 7 bis, del medesimo d.lgs. 502/1992. Tale disposizione (richiamata dalle ricorrenti nel motivo di ricorso in esame) prevede che siano le regioni a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sulla base di alcuni principi, tra cui che la selezione sia effettuata da una commissione “Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio”.
L’art. 15, comma 7 bis, è stato poi sostituito dalla legge n. 118 del 2022, ma la nuova versione non è applicabile al caso di specie ratione temporis, essendo gli atti impugnati anteriori alla sua entrata in vigore.
Alla luce di tale ricostruzione della disciplina, è dunque da ritenere che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 517 del 1999, laddove prevede che l’attribuzione ai professori universitari dell’incarico di direzione di struttura complessa in azienda ospedaliero-universitaria “è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all’art. 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992”, faccia ora riferimento alle procedure di cui all’art. 15, comma 7 bis, di quest’ultimo decreto.
In sostanza il legislatore ha ritenuto non necessario, per conferire ai professori universitari l’incarico di direzione di una UOC in un’azienda ospedaliero-universitaria, esperire tali procedure di selezione mediante colloquio e analisi comparativa di curricula, titoli professionali, volumi di attività svolta e aderenza al profilo ricercato.
Questo vale, di riflesso, anche per i professori straordinari, i quali, come già evidenziato, hanno per legge lo stesso trattamento giuridico dei professori ordinari, per il periodo di durata del rapporto.