L’istanza indirizzata ad un ente diverso da Stato, o regioni o province o comuni, non è soggetta a imposta di bollo

Agenzia delle Entrate, risposta n. 448 del 18/10/2023

Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell’articolo 3 del predetto d.P.R., l’imposta di bollo si applica fin dall’origine alle istanze dirette «agli uffici e agli  organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di  euro 16 per ogni foglio. 

Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per «istanze,  petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione»  sono  da  intendere  tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate  dallo  stesso  articolo  3,  per  chiedere l’emanazione  di  una  deliberazione in  relazione  a  un  determinato  oggetto,  ovvero l’adozione  di  un  provvedimento,  oppure il  rilascio  di  certificati, estratti, copie e simili.

Al riguardo, si ritiene che, nell’ipotesi oggetto del quesito, l’Agenzia, in quanto  operante  quale  soggetto  autonomo  e  distinto  dalla Regione,  non  rientra tra i  soggetti  di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972, e pertanto, nel caso in oggetto non è dovuta l’imposta di bollo.

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