Agenzia delle Entrate, risposta n. 448 del 18/10/2023
Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell’articolo 3 del predetto d.P.R., l’imposta di bollo si applica fin dall’origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.
Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per «istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione» sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l’emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Al riguardo, si ritiene che, nell’ipotesi oggetto del quesito, l’Agenzia, in quanto operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non rientra tra i soggetti di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972, e pertanto, nel caso in oggetto non è dovuta l’imposta di bollo.