Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 730 del 10 novembre 2023
Dagli atti di causa emerge che il sig. X X, alla guida del veicolo militare (una Lancia Kappa) con il lampeggiante acceso senza necessità, effettuava un sorpasso prolungato ad alta velocità, oltre i limiti della legge, invadendo completamente l’altra corsia. Costringeva, in tal modo, gli altri veicoli provenienti in senso contrario a stringersi verso destra, provocando l’azione frenante e l’imbardata di un altro veicolo, una Lancia Delta guidata dalla sig.ra OMISSIS, e il conseguente violento impatto di questa autovettura con altri veicoli.
La vicenda è stata oggetto di un procedimento penale, a seguito del quale risultano emesse le seguenti decisioni.
Con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, depositata l’OMISSIS, la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza n. OMISSIS, dichiarando “il concorso di colpa” nella “misura del 60%” per la sig.ra OMISSIS, alla guida di un’altra autovettura e deceduta nell’incidente. La sentenza è divenuta definitiva a seguito della sentenza n. OMISSIS del OMISSIS con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
Nel merito la domanda risarcitoria formulata dall’organo requirente va accolta nell’an sussistendo tutti i presupposti del danno erariale indiretto, non essendo dubitabile -alla luce delle statuizioni giudiziali adottate in sede penale e contabile, prodotte agli atti di causa- il nocumento patrimoniale subito dall’Amministrazione di appartenenza del X e la riconducibilità dello stesso ad una condotta gravemente colposa del militare.
Si ritiene, invece, che il quantum del danno erariale da imputare al convenuto vada rideterminato per tener conto del contributo di altro soggetto e, segnatamente del OMISSIS OMISSIS nella causazione del danno erariale.
In tal senso si richiamano le condivisibili osservazioni della sentenza n. OMISSIS della II Sezione di Appello della Corte dei conti resa in relazione alla domanda risarcitoria per danno all’immagine, secondo cui “Sembra peraltro doversi ritenere che anche il sig. OMISSIS abbia concorso in qualche modo a causare l’incidente. In effetti, il OMISSIS OMISSIS utilizzava il servizio di guida prestato dal X ed era pertanto legittimato a indicare al conducente dell’autovettura non solo gli spostamenti necessari, ma anche le loro modalità (con urgenza, senza fretta etc.). Inoltre, il grado rivestito lo poneva in una chiara posizione di supremazia nei confronti del conducente. E le stesse dichiarazioni di altri autisti, secondo le quali il OMISSIS OMISSIS aveva sovente in precedenza chiesto una guida corretta e prudente, dimostrano che in concreto il OMISSIS poteva influire e di fatto influiva sulle modalità di guida dell’autovettura al suo servizio.
Orbene, nella fattispecie risulta provato un uso del lampeggiante del tutto ingiustificato, evidentemente richiesto o almeno consentito dal OMISSIS OMISSIS, che conferma, ad avviso del Collegio, la sua consapevolezza di una condotta di guida da parte del X ingiustificatamente veloce e pericolosa”.
Ciò posto, si ritiene che il danno erariale (pari a euro 381.102,03) da imputare al convenuto X debba essere decurtato del 60% in ragione del contributo causale di altro soggetto, con conseguente rideterminazione dello stesso in euro 152.440,81.