Non basta l’indicazione del capitolo di spesa, è necessario il visto del Servizio Finanziario; in difetto, il contratto non è efficace

Corte di Cassazione, sentenza n 29828 del 27 ottobre 2023

L’ art. 191 del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5° dello stesso decreto, rendendo quindi palese che non basta l’indicazione del capitolo di bilancio che sarà impegnato, occorrendo anche che la spesa risulti coperta nel capitolo di bilancio indicato per l’esistenza di disponibilità effettive su tale capitolo, e l’art. 153 comma 5° del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce, a sua volta, che il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, che sono organi di indirizzo politico, ma anche le modalità con le quali viene apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati, ed aggiunge che il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.


Nel caso di specie l’impugnata sentenza ha accertato in fatto, e su ciò questa Corte non può sindacare, che le determinazioni a contrattare del responsabile del servizio finanziario poste a base delle prestazioni che sono state ritenute validamente appaltate per iscritto, attraverso lo scambio proposta-accettazione scritte, nonostante il mancato rispetto delle norme di evidenza pubblica nella scelta del contraente, recavano l’indicazione del capitolo di bilancio da impegnare, ma non il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario che sarebbe dovuto servire a garantire l’effettiva copertura in bilancio delle spese previste, peraltro talvolta per attività destinate a protrarsi ab origine o per proroga per più annualità, e non c’è dubbio che senza tale visto manchi la copertura finanziaria e difetti quindi una condizione di efficacia del contratto rilevabile d’ufficio.

Va quindi affermato il principio di diritto che anche per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell’ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio come eccezione in senso lato, esige oltre all’indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l’attestazione di copertura finanziaria per garantire l’effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato, attestazione rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario

Comments are closed.