Trasparenza e privacy nei concorsi pubblici anche alla luce del provvedimento ANAC e del Garante privacy 

L’ANAC con la delibera n. 525 del 15 novembre 2023 ha deciso un caso riguardante il bilanciamento tra trasparenza e privacy nei concorsi pubblici, ma le ultime novelle normative, non sono state prese in considerazione dall’Autorità Anticorruzione.

In particolare ad un Comune venivano chieste spiegazioni in merito alla mancata pubblicazione in chiaro dei nominativi dei vincitori di una procedura concorsuale. Dal Comune la mancata pubblicazione è stata motivata sulla base del supposto contemperamento/bilanciamento con le disposizioni in materia di dati personali, infatti i vincitori erano indicati con un codice numerico ID.

L’ANAC richiama anche un recente parere del Garante per la protezione dei dati personali del 23/03/2023 (doc. web n. 9888096), in cui, in merito alla pubblicazione degli atti dei concorsi, il Garante ha ribadito la propria posizione, dichiarando non lecita la pubblicazione dei risultati intermedi delle prove e dichiarando lecita solo la pubblicazione della graduatoria finale. In particolare ha scritto:

Le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

… Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”).

Infatti, in base a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

In sintesi le posizioni di ANAC e Garante:

  • per ANAC le graduatorie dei vincitori devono essere pubblicate in chiaro nella sezione amministrazione trasparente e aggiornate con lo scorrimento degli idonei;
  • per il Garante gli atti intermedi (ammissione dei partecipanti, risultati intermedi delle prove) non devono essere pubblicati, ma vanno pubblicate solo le graduatorie finali.

In nessuno dei due casi, però, erano applicabili le modifiche apportate al DPR 487/1994 con il DPR 82/2023 entrate in vigore dal 13/07/2023

Infatti il nuovo art. 7 (rubricato “Svolgimento delle prove e modalità speciali”) recita espressamente ai commi 5-6:

5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all’articolo 4, comma 

6. L’elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso

A conferma dell’intenzione del legislatore di pubblicare gli esiti delle prove intermedie, il comma 6-bis dell’art. 15 del DPR 484/1997, norma citata dal Garante per giustificare la propria posizione, è stata abrogata dal DPR 82/2023.

L’unico elemento rimasto immutato è la convocazione dei candidati tramite comunicazione agli stessi attraverso il portale INPA, senza pubblicazione degli elenchi degli ammessi.

Riguardo l’applicabilità del suddetto regolamento, essa è esclusa per gli enti del SSN e per i concorsi dei segretari comunali. Vi è anche da dire, però, che il DPR 487/1994 è stato il regolamento che ha posto la normativa generale per i concorsi, e solamente nel 2001 vi è stato un regolamento specifico per il personale non dirigente del SSN (DPR 220/2001), e, infatti, nel suddetto DPR 220/2001 più volte si rinvia alle disposizioni del DPR 487/1994.

In ogni caso, è ormai stabilito che:

  • il regolamento si applica ai concorsi statali e degli enti locali;
  • il regolamento prevede espressamente la pubblicazione sul sito dell’amministrazione dei risultati delle prove intermedie;
  • sembrerebbero ancora coperti da privacy le convocazioni dei partecipanti ammessi alla selezione.

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