Secondo l’Avvocato generale Ćapeta i singoli possono proporre un ricorso per risarcimento danni nei confronti dell’Unione europea dinanzi ai giudici dell’Unione sulla base di asserite violazioni di diritti fondamentali causate da misure della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione
Nella fattispecie concreta, due persone hanno perso membri della loro famiglia nel 1999, a seguito del conflitto in Kosovo. Tali assassinii e sparizioni sono rimasti irrisolti. Nel 2008 l’Unione europea ha istituito una missione civile, la missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex Kosovo), che aveva, in particolare, il compito di indagare su reati di tal genere. Le due persone ritenevano che l’Eulex Kosovo non avesse svolto indagini adeguate sui reati concernenti i loro familiari. Di conseguenza, hanno lamentato una violazione dei loro diritti fondamentali. Esse hanno proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Il Tribunale ha respinto il loro ricorso, dichiarandosi incompetente a conoscere della causa. Tali persone e la Commissione europea hanno impugnato la decisione del Tribunale. Unitamente alla causa C-351/22, Neves 77 Solutions, nella quale, parimenti, l’avvocato generale Ćapeta ha presentato le sue conclusioni in data odierna, le cause riunite in esame sollevano importanti questioni concernenti i limiti della competenza dei giudici dell’Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) stabiliti dai trattati.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Tamara Ćapeta afferma che l’articolo 24, paragrafo 1, TUE e l’articolo 275 TFUE dovrebbero essere interpretati nel senso che non limitano la competenza dei giudici dell’Unione a conoscere di ricorsi per risarcimento danni proposti da singoli sulla base di un’asserita violazione di diritti fondamentali da parte di qualsiasi tipo di misura PESC.
Siffatta interpretazione discende dai principi costituzionali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, principalmente dallo Stato di diritto, che comprende il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e dal principio che impone il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le politiche dell’Unione. Il ruolo costituzionale dei giudici dell’Unione derivante da tali principi può essere limitato soltanto in via eccezionale. Questo è il motivo per cui l’articolo 24, paragrafo 1, TUE e l’articolo 275, primo comma, TFUE devono essere interpretati restrittivamente. Un’interpretazione del genere, anche se restrittiva, non può porsi in contrasto con la finalità della limitazione di competenza sancita nei trattati. Se tale finalità è quella di proteggere le scelte politiche della PESC da ingerenze dei giudici dell’Unione, essa non può giustificare un’interpretazione che includa in tale limitazione di competenza i ricorsi per risarcimento danni causati da asserite violazioni di diritti fondamentali. Ciò poiché, nell’Unione europea, la violazione di diritti fondamentali non può costituire una scelta politica, e i giudici dell’Unione devono essere competenti a garantire che le decisioni PESC non oltrepassino le «linee rosse» imposte dai diritti fondamentali.
il diritto dell’Unione non limita la competenza dei giudici dell’Unione a conoscere di ricorsi per risarcimento danni proposti da singoli sulla base di un’asserita violazione di diritti fondamentali da parte di qualsiasi tipo di misura PESC.