Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, sentenza n. 638 del 09 ottobre 2023
Negli appalti endoaziendali la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera – quest’ultima indeducibile ai fini IRAP ex artt. 5 e 11 D. Lgs. 446/1197 – non risiede nell’utilizzo dei capitali, delle macchine e delle attrezzature forniti dall’appaltante, bensì nell’eterodirezione dei dipendenti, che l’appaltatore non soltanto organizza, ma dirige in modo libero e indipendente.
Tale distinzione rileva in campo tributario poiché ai fini IRAP, ex artt. 5 e 11 D. Lgs. 446/1197, il costo della somministrazione di manodopera, contrariamente a quello dell’appalto di servizi, è indeducibile. Nel caso in esame la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha respinto l’appello dell’Ufficio. Secondo i giudici genovesi, infatti, ai fini della qualifica come appalto di un contratto relativo alla costruzione di basamenti di piattaforme offshore, date le dimensioni dei manufatti, non rileva che il personale dell’appaltatore operi nello stabilimento del committente, utilizzando i materiali di quest’ultimo. Ciò che, invece, è fondamentale accertare è l’eterodirezione dei lavoratori che, nel caso di specie, risultava dalle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti, dalle pattuizioni contrattuali e dalla presenza del rischio d’impresa in capo all’appaltatore, le cui opere erano sottoposte a verifica del committente.