Fare la spesa in orario di servizio non è alterazione dolose dei sistemi di rilevazione della presenza, e non giustifica il licenziamento

Corte di Cassazione, sentenza n. 34107 del 6 dicembre 2023

Va escluso che ricorra l’ipotesi delle “alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza”, di cui all’art. 25, n. 11, del CCNL. Vi è da dire che giustamente la Corte territoriale ha ritenuto che non si sia realizzato alcuna alterazione dei sistemi di rilevamento.

Il lavoratore non ha per nulla interferito con essi ed anzi è ben difficile ritenere che l’allontanamento non fosse tempo di lavoro, essendo stato esso stesso cagionato dallo svolgimento della prestazione ed essendovi per giunta l’autorizzazione del responsabile del settore cui era assegnato il ricorrente, sicché non vi era neanche da far constare quell’uscita.

L’avere approfittato di tale uscita per fare anche la spesa al mercato è altra cosa dall’alterazione dei sistemi di rilevamento, che esprime una fraudolenza specifica e diversa, qui giuridicamente non ricorrente.

Il punto più delicato concerne invece l’altra fattispecie, quella del compimento di atti “implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda” (art. 25, n. 10).

La Corte territoriale ha in proposito ritenuto che, rispetto a quella fattispecie, costituisse ipotesi speciale quella dell’abbandono senza autorizzazione del proprio posto di lavoro, di cui era consistito il comportamento tenuto e cui il CCNL (art. 25, n. 1) destina sanzioni conservative.

In realtà il punto è che l’integrazione della fattispecie del fatto doloso e colposo con danno per l’azienda richiede, sia nella variante dolosa sia in quella colposa, che il pregiudizio fosse prevedibile come conseguenza della condotta, non potendosi imputare un evento all’agente, neanche come rimprovero per colpa, se si tratti di un fatto non prevedibile come conseguenza verosimile del comportamento tenuto.

Ciò posto, è evidente che la ripresa fotografica dell’auto aziendale da parte di un terzo estraneo, nel lasso di tempo in cui essa fu parcheggiata presso il mercato e poi la pubblicazione della foto su un “social” sono circostanze del tutto imprevedibili e sostanzialmente eccezionali rispetto alle conseguenze proprie del comportamento tenuto, tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all’agente.

Resta dunque il solo fatto dell’abbandono non autorizzato del lavoro per quei minuti della spesa al mercato, nel contesto di un allontanamento verso casa in sé non illegittimo perché cagionato dalla necessità di cambiarsi gli abiti perché bagnatisi in seguito alla prestazione lavorativa, abbandono rispetto al quale non è neppure da parlare di danno, perché il datore ben può recuperare quel tempo sulla retribuzione, azzerando senza difficoltà il (pur minimo) pregiudizio economico.

In questo quadro, la soluzione data dalla Corte territoriale appare corretta perché la violazione commessa è sanzionata dal CCNL con una misura conservativa e non con il licenziamento.

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