Corte di Cassazione, ordinanza n. 34146 del 6 dicembre 2023
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la previsione recata dagli accordi integrativi aziendali sottoscritti fra le parti contrattuali negli anni 2001, 2003, 2005 e 2008, intesa a ricollegare la corresponsione di acconti del premio incentivante alla sola presenza in servizio del personale dipendente, non si poneva in contrasto, non potendo pertanto considerarsi viziata da nullità, con le norme di legge che vincolavano la contrattazione collettiva di secondo livello al rispetto delle finalità di incremento della produttività ed efficienza degli uffici al cui perseguimento era volto il compenso incentivante, dovendo considerarsi le presenza in servizio uno dei possibili criteri di incentivazione della produttività ed efficienza;
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASST, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti.
I primi due motivi risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12268/2022) secondo cui in tema di acconto di produttività gli artt. 46-47, CCNL 1.9.1995 e 4 e 38, CCNL 7.4.1999 non consentono l’erogazione di compensi legati esclusivamente alla verifica della mera presenza in servizio perché anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 il sistema di produttività collettiva del comparto sanità non era distribuito “a pioggia” ma in misura differenziata in relazione all’effettivo apporto di ciascun dipendente al raggiungimento dell’obiettivo, valutato dal dirigente.