Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 15300 del 07 novembre 2023
Come questa Corte ha in più occasioni affermato, l’azione di accertamento e riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un’attività di servizio pubblico; ma la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso, rappresenta una legittima opzione organizzativa del servizio pubblico di riscossione che rientra nell’ambito di applicazione della lettera e) dell’art. 42 del d.lgs. n. 159 del 2000 (testo unico enti locali).
Ciò posto, a fronte della specifica e puntuale contestazione sollevata da parte ricorrente, le parti resistenti, non costituendosi in lite, non hanno fornito prova circa il trasferimento dal Comune alla X S.p.A. del potere di accertamento e di riscossione delle imposte locali (da cui discende il conferimento della legittimazione sostanziale ed anche della legittimazione processuale per le relative controversie); d’altro canto, l’avviso di accertamento impugnato non reca alcuna menzione del titolo o della concessione ovvero ancora della delibera dell’ente comunale di affidamento del servizio (indicazione che avrebbe attivato un onere di informazione a carico del contribuente).
Sicché, mancando la prova del potere in capo alla X S.p.A. di esercitare attività esattiva per conto e nell’interesse del Comune, va pronunciato annullamento dell’avviso di accertamento in tale (indimostrata) veste emesso.