ANAC, Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023
Oltre agli interventi resi necessari per adeguare la determinazione alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, sono state fornite alcune specificazioni.
Ci si riferisce, in primo luogo alla precisazione contenuta nel paragrafo 2.5, secondo cui, nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità) qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati. Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta (par. 2.11) è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il CIG.
Inoltre, la disciplina in esame si applica alle prestazioni di servizi sanitari, sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia. Fatti salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento, sono state previste alcune semplificazioni nell’acquisizione del CIG.
In particolare, con riferimento alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l’operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione. L’operatore economico dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione.
Analoghe modalità di acquisizione del CIG potranno essere utilizzate con riferimento al collocamento dei minori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile, in comunità socio educative accreditate presso gli Albi Regionali del territorio nazionale, per il collocamento o per il ricovero di soggetti disabili in strutture accreditate, per il ricovero in strutture RSA per anziani, per la frequenza di centri diurni per minori o per disabili e per la frequenza di centri socio educativi. In tal caso, il CIG è acquisito all’atto della sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato ed è riportato sul provvedimento che dispone ciascun collocamento e nei pagamenti effettuati in forza della convenzione. L’operatore economico accreditato dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione.