AGCM, provvedimento n. 12615 del 19 dicembre 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 17.500 euro tre società che hanno applicato sovrapprezzi relativi allo strumento di pagamento usato dai consumatori al termine del processo di acquisto di servizi del settore turistico e di biglietti per eventi.
In particolare, le imprese hanno previsto a carico del consumatore – in modo del tutto illegittimo – un supplemento di prezzo direttamente correlato allo strumento di pagamento prescelto (c.d. surcharge o credit card surcharge), in contrasto con l’articolo 62 del Codice del Consumo secondo cui il beneficiario di un pagamento non può imporre ai consumatori spese relative all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento.
L’Autorità ha accertato che le condotte dei tre operatori consistevano nel prevedere – in aggiunta al prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto – commissioni differenziate in base allo strumento di pagamento prescelto, a carico dell’acquirente, in alcuni casi senza specificarne l’importo. Nella segnalazione pervenuta all’Autorità, il consumatore ha rappresentato che, all’atto del pagamento di un pacchetto turistico concordato con il Professionista tramite corrispondenza elettronica intercorsa con lo stesso, quest’ultimo ha dichiarato che le spese di commissione per l’uso di carta di credito o PayPal sarebbero state a carico del segnalante, senza specificarne l’importo. Dalla citata corrispondenza, allegata alla segnalazione, si evince che tali spese non erano previste per il pagamento con bonifico e sono emerse solo nella fase conclusiva dell’accordo, ovvero all’atto del pagamento
La norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, punta a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.