Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 5 del 19 gennaio 2024
La Procura rappresentava che – a seguito di attività istruttoria avviata dopo l’annotazione 3/34-0/2022 del 26.09.2022 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Treviso – era emerso che i dott.ri X, Y e Z – succedutisi dal 2019 al 2022 nella funzione di direttori dell’UOC di Cardiologia – avevano omesso di comunicare tempestivamente alla direzione medica la variazione delle attività lavorative di due lavoratori in ambiti non radio protetti in violazione delle normative vigenti e della deliberazione del DG dell’AULSS concernente l’”attuazione adempimenti previsti dall’art. 109 del D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti”.
Il suddetto personale medico e infermieristico aveva, a seguito di tale omissione al monitoraggio costante ed assiduo delle attività dei dipendenti, goduto di indennità di rischio radiologico e di periodi di riposo biologico non dovuti, nel periodo di tempo dal 1 gennaio 2019 al febbraio 2022, con danno per la AUSSL quantificato in euro 9.453,51.
Le condotte venivano contestate e addebitate ai convenuti a titolo di dolo.
Il giudizio è stato definito con rito abbreviato, previo versamento della somma proposta dai convenuti con il parere favorevole della Procura.