Consiglio di Stato, sentenza n. 148 del 4 gennaio 2024
L’INPS aveva disposto l’esclusione dell’interessato dal concorso a dirigente di seconda fascia, considerato che nella domanda di partecipazione il ricorrente aveva omesso di dichiarare di aver riportato una condanna di un anno ed otto mesi, emessa dal GIP del Tribunale di Bologna il 12 luglio 2000 ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i reati di falso ideologico, falso materiale e peculato.
Occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie contenziosa nell’ambito delle regole recate dalla lex specialis per il concorso a dirigente generale di seconda fascia indetto dall’INPS e delle vicende che ne sono originate. L’articolo 3 del bando prevedeva che “nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare,…: 11) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. L’appellante ha dichiarato di non aver subito condanne penali di alcun genere, confermando la circostanza anche in occasione della dichiarazione del 5 luglio 2010 resa in vista della stipula del contratto individuale di lavoro e della presa di servizio presso l’ente del 12 luglio 2010.
L’INPS ha contestato all’interessato di aver reso, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, false dichiarazioni, in particolare per la mancata indicazione della condanna penale riportata. Con la determina presidenziale n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2010, l’INPS ha disposto l’esclusione dal concorso del candidato e la decadenza dalla graduatoria e dalla nomina a dirigente generale di seconda fascia.
Non viene qui tanto in rilievo l’elemento soggettivo del dolo per la dichiarazione non corrispondente al vero, ma la clausola del bando che imponeva ai partecipanti di dichiarare – a pena di esclusione – di aver subito condanne penali.
In altre parole, l’aspetto che assume valenza decisiva è il mancato rispetto da parte dell’interessato di una regola della lex specialis, che il ricorrente ha in ogni caso omesso di impugnare e che imponeva ai partecipanti al concorso di segnalare di aver subito una condanna, indipendentemente dalle (eventuali) vicende successive alla pronuncia penale (estinzione del reato) ed in disparte l’orientamento variegato (per la cui ricostruzione, cfr. Consiglio di Stato, Sezione VII, 1° marzo 2023, n. 2184) che si registra in giurisprudenza sulla necessità (in materia di appalti, Consiglio di Stato, Sezione II, 20 febbraio 2023, n. 1697, in materia di assunzione di personale, Sezione VII, 19 dicembre 2022, n. 11691, secondo cui la “estinzione del reato non è solo collegata al mero decorso del termine, ma presuppone anche, ai fini dell’estinzione di tutti gli effetti penali della condanna, l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p. che non siano stati commessi, in quel lasso temporale, reati della stessa indole”; cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11691, Sezione III, 8 agosto 2022, n. 7014, Sezione V, 13 aprile 2022, n. 2812) o meno che l’estinzione del reato venga disposta dal giudice dell’esecuzione (Consiglio di Stato, Sezione VII, 17 novembre 2022, n. 10116, e Sezione VII, 29 dicembre 2022, n. 11609).
Ne deriva, dunque, che, al di là dell’estinzione del reato per il mero decorso del tempo, come sostiene l’appellante, il dato oggettivo che emerge è che il candidato ha omesso di indicare la condanna subita, così contravvenendo ad una specifica clausola del bando, che imponeva ai partecipanti al concorso di darne conto contestualmente alla formulazione della domanda di partecipazione. Pur volendo, come sostiene l’appellante, attribuire all’articolo 11, comma 11, punto 11 il valore di una clausola che introduce ipotesi tassative per l’esclusione dal concorso, non suscettibili di applicazione ampliativa nel rispetto del principio di par condicio e di affidamento (la disposizione prevede l’obbligo di segnalare le condanne subite “da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione, etc.”, non comprendendo esplicitamente l’estinzione del reato), resta il fatto che il candidato non l’ha rispettata.