Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C‑218/22
BU è stato impiegato, dal 1º febbraio 1992 al 1º ottobre 2016, presso il Comune con il profilo professionale di Istruttore direttivo. A partire dal 1º ottobre 2016, a seguito di dimissioni volontarie, BU ha cessato le sue funzioni per accedere al pensionamento anticipato. Ritenendo di avere diritto a un’indennità finanziaria per 79 giorni di ferie annuali retribuite maturati nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016, BU ha adito il Tribunale di Lecce (Italia), giudice del rinvio, proponendo una domanda di monetizzazione di tali giorni di ferie non goduti.
Il Comune ha contestato tale domanda dinanzi al giudice del rinvio, richiamando l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95. A suo avviso, il fatto che BU abbia fruito di ferie nel corso del 2016 dimostrerebbe che era a conoscenza del suo obbligo, derivante da tale disposizione, di fruire dei giorni di ferie maturati prima della fine del rapporto di lavoro. Inoltre, egli non avrebbe fruito del saldo delle ferie pur avendo rassegnato le dimissioni.
Nella caso concreto, la Corte di Giustizia ha stabilito quanto segue.
Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, sui quali il giudice di rinvio si interroga in particolare, dalla formulazione della prima questione discende che essi, quali risultano dalla rubrica dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall’altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l’incentivazione all’adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro.
In primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica, è sufficiente ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C‑55/18, EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata).
In secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, occorre rilevare che esso concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l’incentivazione dell’adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza.
Inoltre, occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 54).
Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55).