Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 13 del 25 gennaio 2024
Quattro vigili urbani provenienti dal comune di Salerno erano stati nominati Responsabili della Segreteria del Presidente della Regione Campania e, ciascuno di essi, aveva goduto di un’indennità nella misura di euro 46.000,00 annui, parametrata alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale, tuttavia, emergeva che i soggetti in questione, ricoprivano le mansioni di autisti a disposizione del Presidente.
Con riferimento alla quantificazione del danno, ritenendo sussistente, nella produzione dello stesso, il concorso colposo della struttura burocratica, la Corte dei Conti in primo grado ne imputava a quest’ultima la misura di un terzo, limitando l’apporto del Presidente ai restanti due terzi, e condannandolo al pagamento, in favore della regione Campania, della somma di euro 59.095,46.
Avverso la sentenza n. 175/2022, nei termini di legge, hanno interposto appello sia il Procuratore regionale per la Campania (principale) che il dott. X (incidentale).
La Corte di Appello ha confermato che ai vigili urbani non spettava la corresponsione dell’indennità ex art. 12, comma 6, del d.p.g.r.c. n. 37/2013 nella misura di euro 46.000,00 annui in luogo di quella, pari ad euro 15.000,00, prevista dalla disciplina applicabile fino alla vigilia del conferimento degli incarichi.
Il danno prodotto a carico della Regione Campania deve ritenersi confermato nella misura pari ad euro 403.643,21, come contestato nella domanda iniziale.
Per quanto attiene, poi, all’imputazione del danno, invece, il Collegio ritiene di poter condividere le conclusioni del Giudice di prime cure il quale, in adesione all’assunto difensivo del convenuto, ha posto in evidenza il “concorso causale” dell’apparato burocratico, atteso che “diverse figure dirigenziali o funzionariali hanno partecipato, con differenti compiti (predisposizione degli atti di attribuzione degli incarichi e di modifica del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione, verifiche e analisi di fattibilità, predisposizione di documenti contabili e di spesa, ecc…), alla realizzazione delle scelte che costituiscono l’oggetto del presente giudizio e nessuna di esse ha mai sollevato problemi o segnalato, anche solo ipoteticamente, la sussistenza di anomalie o irregolarità del procedimento o di alcune sue parti”.
Tuttavia, stante l’iter procedimentale descritto nella sentenza impugnata che avrebbe consentito, in più occasioni, agli organi amministrativi di evidenziare e far rilevare l’illegittimità delle corresponsioni di cui è causa, questo Collegio ritiene di poter indicare l’apporto concausale dell’apparato burocratico alla produzione del danno nella misura di tre quarti dell’importo dannoso complessivo sopra indicato (€ 302.732,41), rinvenendo come imputabile al Presidente X la restante quota di un quarto pari ad euro 100.910,80.