Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Toscana, deliberazione n. 3/2024/PAR
Circa la possibilità di erogare incentivi tecnici in caso partenariato pubblico-privato, occorre evidenziare che il nuovo codice dei contratti, al comma 1 dell’art. 174, dà una definizione di tale fattispecie giuridica: “Il partenariato pubblico- privato è un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato”.
Dalla lettura della predetta norma il Collegio ritiene di condividere l’orientamento che ammette la possibilità di estendere anche alla fattispecie giuridica in esame la possibilità di erogare incentivi di cui all’art. 45 cit. al personale che svolge funzioni “tecniche”