Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 2242 del 22 gennaio 2024
Un soggetto accreditato chiedeva all’ASL il pagamento di prestazioni ulteriori a quelle stabilite con accordo contrattuale, prima esibendo le fatture e ottenendo il decreto ingiuntivo, poi, in secondo grado, proponendo azione di indebito arricchimento.
I giudici di secondo grado hanno rilevato, in primo luogo, che le obbligazioni assunte dalla Azienda Sanitaria Locale dovevano rivestire la forma scritta, richiesta ad substantiam, non potendo l’accordo desumersi da altri atti o da fatti concludenti, e hanno respinto conseguentemente la domanda di adempimento, in difetto di un contratto avente forma scritta concluso dall’appellante con la Azienda Sanitaria per l’anno 2008; inoltre, pur ritenendo ammissibile l’azione di indebito arricchimento, l’hanno parimenti respinta, sul presupposto che l’appellante non avesse dimostrato di avere subito una diminuzione patrimoniale superiore a quanto percepito, e reputando non sufficiente, a tal fine, la produzione di fatture, nelle quali era indicato il corrispettivo preteso, compreso il lucro cessante.
La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle seguenti questioni:
– la prima , relativa alla individuazione della natura giuridica delle Aziende Sanitarie Locali e delle forme che, di conseguenza, l’attività da esse svolta deve rivestire, essendo evidente che laddove dovesse riconoscersi la natura di ente pubblico in senso stretto, le Aziende sarebbero tenute a rispettare determinate formalità per la stipulazione dei contratti, mentre la qualificazione in termini di enti pubblici economici imporrebbe di ritenere che esse esercitano la loro attività secondo le regole del diritto privato e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte alle pubbliche amministrazioni;
– la seconda, attinente ai criteri di liquidazione dell’indennità ex art. 2041 c.c., in ipotesi di prestazioni erogate in regime di accreditamento e sottoposte a tetti di spesa vincolanti: in particolare, se la suddetta indennità debba essere liquidata nei limiti delle spese effettivamente sostenute dalla struttura sanitaria, con esclusione di quanto quella avrebbe percepito a titolo di profitto, o se piuttosto debba estendersi sino a ricomprendere l’intero importo dovuto per le prestazioni sanitarie erogate nel periodo di riferimento, tenuto conto del risparmio di spesa per l’Amministrazione.