Consiglio di Stato, sentenza n. 1235 del 7 febbraio 2024
La società X ha impugnato, anche con motivi aggiunti, dinanzi al Tar di Napoli le note dell’Asl Napoli 1 Centro con le quali le era stata richiesta l’emissione di una nota di credito e comunicata la corrispettiva nota di debito per un importo pari a euro 1.431.846,08, imputato a titolo di regressione tariffaria per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate e remunerate in overselling nell’anno 2008.
Più nel dettaglio, la natura del rapporto di accreditamento impone anche agli operatori privati di partecipare alla definizione della spesa sanitaria e di rispettarne i limiti. In tale contesto, al di fuori dell’accordo negoziale, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l’Amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione.
Il sistema di regressione tariffaria per le prestazioni sanitarie over budget è quindi espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria e si giustifica sia con la considerazione che, ove venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato, sia con l’ulteriore considerazione che i soggetti erogatori delle prestazioni possono effettuare le opportune programmazioni della rispettiva attività sulla base delle risorse loro assegnate.
Il ritardato adempimento del monitoraggio non esclude poi la potestà dell’Amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l’obbligo per la medesima di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili. In sostanza, l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l’osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati né sono condizionati all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l’esigenza fondamentale e ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale.
In definitiva, l’attenuazione della regressione tariffaria è un meccanismo coerente con il principio per cui dopo la comunicazione di esaurimento del tetto di spesa le eventuali prestazioni erogate dall’operatore sanitario sono extracontrattuali e pertanto sono escluse dalla possibilità di ottenere alcuna remunerazione, in quanto l’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 prevede che non può essere posto a carico del servizio sanitario regionale il pagamento di prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali, nonostante la qualità di soggetto accreditato.