Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Liguria, sentenza n. 9 dell’8 febbraio 2024
Il Collegio ritiene di affrontare la questione in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, con particolare riferimento all’ammissibilità di qualificare “agenti contabili”, quali riscuotitori dell’imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive turistiche e alla configurabilità di un “rapporto di servizio” tra questi e l’ente territoriale impositore anche successivamente all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 e della norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021.
Come è stato già puntualmente osservato da questa Corte, “in merito alla valenza della novella, giova ricordare che i menzionati interventi normativi sono stati oggetto di numerosi approfondimenti interpretativi sia in relazione alle ricadute in materia penale che in materia contabile e che, sotto quest’ultimo fronte, si sono andati consolidando divergenti orientamenti giurisprudenziali del giudice contabile in merito alla persistente postulabilità della qualifica di agente contabile in capo al gestore di struttura recettiva con conseguente soggezione all’obbligo di resa del conto giudiziale nonché della giurisdizione di questa Corte” (Sez. Lombardia, decr. n. 5/2023), approdi ermeneutici riconducibili a tre principali filoni interpretativi (oggetto di accurata ricognizione da parte di Id. ult. cit., cui si rinvia per i relativi riferimenti giurisprudenziali).
Secondo un primo indirizzo, la modifica del quadro normativo, che ha introdotto la qualificazione dell’albergatore come responsabile d’imposta, avrebbe automaticamente eliso il rapporto di servizio con l’ente impositore, nei confronti del quale l’albergatore avrebbe attualmente un obbligo diretto di versamento dell’imposta di soggiorno, nell’ambito di un rapporto giuridico di natura meramente tributaria, come coobbligato al pagamento dell’imposta in solido con il soggetto passivo della stessa. Se ne fa discendere la conseguenza che il denaro che il gestore riceve dall’ospite non avrebbe (più) natura pubblica venendo così meno, per carenza dei relativi presupposti, la giurisdizione della Corte dei conti.
Un indirizzo mediano afferma, invece, la persistente giurisdizione di questa Corte, configurando in capo al titolare della struttura recettiva la responsabilità per omesso riversamento dell’imposta sebbene non l’obbligo di presentazione del conto giudiziale: la qualificazione del gestore come “responsabile d’imposta” lo avrebbe esonerato dalla resa del conto, rimanendo invece immutati i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile e, segnatamente, il rapporto di servizio. Quindi, in caso di danno erariale, il gestore resterebbe soggetto alla giurisdizione contabile.
Un terzo indirizzo, avallato dalle superiori Sezioni d’Appello, nel quale si inscrive, in maniera univoca, la giurisprudenza di questa Sezione, opina infine che la novella normativa non abbia innovato sulla qualità di agente contabile del gestore di struttura ricettiva che, come tale, rimarrebbe assoggettato alla giurisdizione di questa Corte e tenuto alla resa del conto giudiziale: l’introduzione di una forma di solidarietà tributaria dipendente a carico del medesimo, come responsabile d’imposta, lo coinvolgerebbe ope legis nel rapporto tributario esclusivamente con funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito e, quindi, non sarebbe corretto affermarne la piena soggettività tributaria, gravando pur sempre il tributo su altri soggetti. Il medesimo, pertanto, quantunque responsabile di fronte all’ente impositore, svolgerebbe tuttora una funzione di riscossione e riversamento, nell’interesse altrui, di denaro con finalizzazione pubblicistica, non potendosi sostenere, secondo il disposto del novellato art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, che le somme riscosse entrino ad ogni effetto nel patrimonio del gestore, in capo al quale si configurerebbe un autonomo e proprio obbligo tributario. Il persistere del ruolo di collettore di denaro altrui per conto dell’ente impositore sarebbe, infatti, confermato dalla previsione, contenuta nel menzionato articolo, “degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”, così da rendere il gestore partecipe dell’attività amministrativa di esazione tributaria.
Con la pronuncia di orientamento n. 1 del 10 gennaio 2022, alle cui ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 17 dell’Allegato 2 al Codice di giustizia contabile, questo giudice ha ritenuto “di poter affermare con sufficiente certezza che il gestore di una struttura ricettiva rimanga assoggettato al giudizio di conto innanzi a questa Corte, cui non può opporsi la natura privatistica dell’attività ovvero il concomitante assoggettamento alla pretesa tributaria e che l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno integri anche un danno erariale da mancata entrata, determinando la responsabilità amministrativo-contabile in capo al titolare/gestore della struttura.”Sussiste, pertanto, la potestas iudicandi di questo giudicante