In merito alla spesa del personale, in sede istruttoria è stato effettuato un controllo sulle retribuzioni del personale dirigenziale per la verifica del rispetto del limite di spesa di 240.000,00 euro/annui. A tal fine, è stata richiesto l’importo dell’imponile pensionistico attestato sulle Certificazioni Uniche (CU) di ciascun dirigente. Per l’esercizio 2022 tutte le retribuzioni sono risultate conformi al menzionato limite. Per il 2021 è stato trasmesso il seguente prospetto da cui risultano due posizioni eccedenti il limite di spesa.
In sede di audizione è stato ulteriormente esaminato l’argomento, per il quale i rappresentanti dell’ente hanno riferito che non sono stati effettuati i recuperi dell’extra retribuzione e che la stessa si è verificata per il riconoscimento, nel 2021, di indennità di risultato. Si osserva, in proposito, che la funzione del tetto di spesa è quella di contenere la dinamica retributiva entro un determinato limite oggettivo che deve ritenersi invalicabile, altrimenti non sarebbe tale. Le eventuali componenti accessorie della retribuzione, quindi, potranno essere riconosciute sino alla concorrenza di detto limite.
L’eventuale eccedenza, ove erogata, dovrà essere recuperata al bilancio del datore di lavoro pubblico, in conformità all’orientamento di questa Sezione su casi analoghi (cfr. SRC Lazio, relazione allegata alla del. n. 135/2022/PARI). Con riserva di successive verifiche sull’effettivo recupero
In merito al divieto di cumulo tra redditi da lavoro e trattamento pensionistico, in sede di audizione i rappresentanti della CM hanno confermato che, nel settembre 2023, è stato conferito l’incarico di capo di gabinetto del Sindaco metropolitano al medesimo soggetto che rivestiva tale carica nei primi mesi del medesimo esercizio. E’ stato altresì confermato che il collocamento in quiescenza è avvenuto in base al regime di pensione anticipata previsto dal d.l. n. 4/2019 e s.m.i. (cd. quota 100, poi divenuta 102 e 103) e che il nuovo incarico è stato conferito a titolo oneroso sulla base della deroga introdotta dal d.l. 10.8.2023, n. 105. I presenti non hanno tuttavia saputo chiarire se il trattamento pensionistico sia stato o meno sospeso, in modo da evitare il cumulo tra pensione e stipendio. La Corte, nel prendere atto della normativa di cui al menzionato art. 11, comma 3, del decreto – legge 10.8.2023, sopravvenuta rispetto alla deliberazione di questa Sezione n. 133/2023/PAR del 9.8.2023, osserva che la medesima non ha innovato il divieto di cumulare pensione e stipendio, previsto dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 per il caso di regime di pensione anticipata, prevedendo, anzi, l’espressa conferma di tale divieto. Alla luce di quanto innanzi, si invita l’ente a verificare l’assenza del menzionato cumulo, adottando, in caso contrario, le conseguenti misure, da comunicare a questa Sezione per le opportune valutazioni.