Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 13 del 12 febbraio 2024
E’ emerso che la ditta Z di X ha richiesto ad una banca privata un finanziamento della durata di 60 mesi, per un importo di € 11.500,00, assistito dalla garanzia diretta ex legge 662/1996.
Il sig. X ha utilizzato il finanziamento garantito per eseguire n. 11 pagamenti riconducibili alla ditta individuale per un totale di € 2.850,61; mentre per la restante somma, pari a € 8.700,00, risultano n. 52 prelevamenti contanti da ATM pari ad € 6.970,00, nonché n. 11 pagamenti circolari pagobancomat eseguiti presso il Centro Scommesse presso la Sala Bingo pari a € 1.730,00.
Il Collegio ritiene di dover valutare anzitutto la sussistenza della propria giurisdizione.
Su questo punto, si è già pronunciata la Sezione giurisdizionale della Liguria con sentenza n. 67 del 28 luglio 2023, in un caso analogo a quello qui esaminato, svolgendo le considerazioni che seguono. Il finanziamento di cui si discute è stato concesso ai sensi dell’art. 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con la legge 5 giugno 2020, n. 40. In particolare, è stata prevista la garanzia pubblica per i finanziamenti erogati da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia al “fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19” (art. 1).
I predetti finanziamenti, ancorché concessi sulla base di contratti civilistici, integrano “una forma di intervento pubblico nell’economia vincolata alla realizzazione dello scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia” (Cass. pen, VI, n. 28416/2022). Infatti, la garanzia pubblica è soggetta ad autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell’art. 108 del TFUE, relativo agli aiuti di Stato.
Le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 8676/2019 hanno ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in casi analoghi alla fattispecie in esame:
Nel merito risulta provato che i fondi erogati solo in minima parte (€ 2.850,61) sono stati usati per lo scopo al quale erano erogate, mentre il resto pari ad € 8.700,00 sono stati destinati al soddisfacimento di esigenze personali che non hanno alcuna attinenza con il vincolo di utilizzo che costituiva elemento essenziale per la concessione della garanzia richiesta.
La Sezione quindi condivide la tesi della Procura attrice sulla sussistenza e sulla quantificazione del danno erariale pari a € 8.700,00.