Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 5 del 14 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame risulta documentato che, comunicando e attestando falsamente all’AUSL di Reggio Emilia, per trentacinque pazienti l’esecuzione di prestazioni riabilitative individuali (codice 93.11.1), anziché l’esecuzione di prestazioni riabilitative collettive, X S.r.l. si sia fatta corrispondere dalla ridetta Azienda, per prestazioni eseguite tra il 2016 ed il 2019, rimborsi indebiti e comunque non spettanti per complessivi € 6.458.
Il Nomenclatore Tariffario regionale vigente, sulla base del quale l’AUSL di Reggio Emilia calcolava e liquidava a X S.r.l. (quale struttura sanitaria privata accreditata e convenzionata) l’importo dei rimborsi spettanti per le prestazioni di rieducazione motoria eseguite, prevedeva infatti per la rieducazione motoria individuale passiva (codice 93.11.1) un rimborso di 12 € ad assistito, mentre per la rieducazione motoria di gruppo (codice 93.11.5), il rimborso previsto era inferiore, pari a 5 € per assistito.
Invero, le condotte in contestazione, oggettivamente documentate, risultano contrarie agli obblighi di corretta comunicazione dei flussi informativi (art. 7 e 8) assunti da X S.r.l. e dal suo amministratore e legale rappresentante Y, nei confronti dell’AUSL di Reggio Emilia con la sottoscrizione del sopra citato contratto.
Inoltre, si evidenzia che le stesse condotte, in sede penale sono state ritenute dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, tali da realizzare, per il dr. Y, la fattispecie del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis cod. pen.) e, per X S.r.l., le condizioni per l’addebito di responsabilità ex decreto legislativo n. 231 del 2001, avendo la Società tratto un ingiusto profitto dal fatto di reato del suo amministratore e legale rappresentante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di ravvisare nella condotta dei convenuti finalizzata all’indebito compenso/rimborso di cui in esame il requisito soggettivo del dolo.
Si deve pertanto ritenere che la società X S.r.l. e il suo amministratore e legale rappresentante, Y , abbiano consapevolmente indotto in errore l’amministrazione pubblica al fine di ottenere il compenso/rimborso non dovuto per € 6.458,00 (seimilaquattrocentocinquantotto,00).
Inoltre, l’aver deliberatamente contravvenuto alla normativa, configura l’elemento psicologico come dolo, nell’accezione di dolo contrattuale in quanto contrassegnato dalla consapevole violazione dei propri obblighi di servizio (Corte dei conti Sez. I C.A. n. 300/2021).