L’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere della Commissione in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie
differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero
di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non
esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di
VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.
La Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere
sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare
l’idoneità dei medesimi alla mansione.