Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Abruzzo, deliberazione n. 41/2024/PAR
ll Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere sulle modalità di calcolo del compenso da attribuire in caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno, nei termini seguenti: “nel caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurate alle disposizioni di cui all’art. 15 c. 6 del d. lgs. 36/2023 (1 per cento dell’importo posto a base di gara) o nel rispetto dell’equo compenso deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016 (che prevede le competenze relative al supporto al RUP), aggiornata a seguito del D. Lgs. 36/2023 e riportata nell’allegato I.13 del medesimo D.lgs.?”.
Nella richiesta di parere viene, altresì, specificato che l’amministrazione comunale deve “procedere, per particolare complessità dell’intervento da realizzare, ad esternalizzare attività di supporto al RUP a professionisti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP”.
Mettendo in comparazione i due gruppi di disposizioni, tenuto conto del contenuto del quesito all’odierno esame, non può non evidenziarsi come la fattispecie relativa all’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’ – ipotesi connotata da residualità, in quanto alla stessa può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP – sia autonoma rispetto a quella della ‘struttura a supporto del RUP’, che deve essere connotata, nel disegno normativo, dalla stabilità e dalla possibilità di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l’indispensabilità per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico.
Dalla tratteggiata alterità ne discende, per quanto qui maggiormente interessa, che il ‘tetto’ alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell’uno per cento dell’importo a base d’asta operi in relazione alla sola fattispecie prevista dagli art. 15, comma 6, e art. 3 dell’Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’.
Conseguentemente l’ammontare dei relativi compensi, a seconda della tipologia di incarico da conferire, dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 ed il d.m. 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica.