Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 216 del 11 maggio 2023
Alla luce di tali premesse il collegio ritiene che di “derivazione “ possa parlarsi solo allorquando lo svolgimento del rapporto di impiego abbia costituito, un presupposto per il conferimento del nuovo incarico, nel qual caso il divieto di cumulo ha la sua ragione d’essere stante la sostanziale unità del rapporto di lavoro che non potrebbe ricevere una doppia remunerazione a titolo di trattamento retributivo per l’attività ancora in corso di svolgimento e di pensione per un rapporto di servizio ancora effettivamente non cessato.
Orbene, nella presente fattispecie è dato ravvisare tale rapporto di derivazione /continuazione.
Assume rilievo la circostanza che il dr. xxx al momento della cessazione dal servizio fosse si dipendente dell’Unione Montana ma distaccato presso “Ospedale Civico S. Camillo De Lellis” per svolgere le funzioni di Segretario dell’ente. Stessa attività oggetto dell’Incarico conferito dopo il suo pensionamento.
Tale circostanza conferma la sussistenza di un rapporto di continuità/derivazione non solo nel senso temporale ma anche sostanziale per l’identità dell’azienda conferente con quella presso la quale svolgeva la propria attività anche se in distacco.
Ritiene il collegio che le competenze professionali maturate, e valorizzate ai fini del conferimento dell’incarico, abbiano rappresentato la causa genetica del nuovo rapporto.
Emerge infatti che il conferimento al sig. xxx dell’incarico di Segretario dell’Ente con mansioni di Direttore di Comunità Socio Sanitario, è stato effettuato” ………… considerate le attitudini professionali dimostrate dallo stesso nel corso del precedente rapporto di lavoro con l’Ente”
Appare evidente che lo svolgimento, anche se in distacco, di attività lavorativa come Segretario dell’Ente fino alla data della stessa delibera di conferimento ( 16 settembre 2016) abbia costituito un fondamentale presupposto per il conferimento.
Conclusivamente, l’incarico incorre nel divieto di cumulo di cui all’art 4, d.P.R. n. 758/1965.