Le segnalazioni di danno trasmesse dalle amministrazioni, nonostante gli obblighi di denuncia connessi e più volte richiamati da questo Ufficio a mezzo note di coordinamento indirizzate a tutte le P.A., costituiscono una limitata parte del flusso totale (3% dalla Regione, 4% dagli Enti Locali e 10% da altri enti pubblici). Emblematica, a tal riguardo, la circostanza che, a fronte di un riscontrato quanto incomprensibile limitatissimo numero di denunce per fattispecie di mala sanità da parte delle ASP e delle altre Aziende Sanitarie regionali, la Procura sia stata costretta ad attivarsi presso l’Assessorato alla Salute affinché intervenisse presso quelle strutture, vigilando e richiamando l’obbligo di legge a trasmettere le denunce di danno erariale conseguenti alle condanne subite dagli enti in conseguenza di condanne al risarcimento verso terzi per episodi di errori sanitari: l’effetto è stato una fortissima impennata delle denunce nel secondo semestre del 2023, anche per vicende piuttosto datate ma mai segnalate, a conferma del fatto che fino a quel momento l’obbligo di denuncia era stato, quanto meno, sottovalutato.
Ricordo a me stesso che l’omissione dell’obbligo di denuncia di danno erariale può avere serie conseguenze sia sul piano della stessa responsabilità amministrativa, per chi vi sia tenuto ed ometta, che, talora, anche su quello penale.
Sempre sul piano dell’obbligo di denuncia, o se si preferisce della leale collaborazione fra giurisdizioni, continua a non essere puntualmente compreso ed attuato quello gravante sugli organi giurisdizionali, sia ordinari che amministrativi. Se è pur vero che il 40% delle segnalazioni da parte di autorità giudiziarie pervengono dall’AGO, è altrettanto vero che tali segnalazioni ineriscono nella quasi totalità l’obbligo sancito a carico del P.M. penale dall’art. 129 delle disposizioni di attuazione del cpp, mentre tutte le altre fattispecie inerenti la condanna di una P.A., anche in processi civili, solo eccezionalmente vengono segnalate dai giudici a questa Procura che ne acquista contezza solo nel momento in cui viene disposto il relativo pagamento, impedendo a questo P.M. di intervenire a verificare che la P.A. abbia adottato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, cgc, gli atti amministrativi necessari ad evitare l’aggravamento del danno, posto che il pagamento non di rado viene poi ritardato o disatteso dalle varie amministrazioni, facendo decorrere ulteriori interessi legali e, sovente, costringendo il creditore a costose azioni esecutive, inclusi i ricorsi per ottemperanza, non di rado con la nomina di commissari ad acta e relativo onere.
Poco comprensibile appare, poi, il fatto che solo il 4% delle denunce provengano dal G.A., posto che il contenzioso innanzi a quella giurisdizione conosce numeri elevatissimi spesso con condanne più che significative della P.A. Del tutto sporadiche, infine, le segnalazioni da parte della giurisdizione tributaria, le cui pronunce vengono sovente all’attenzione del P.M. contabile solo a seguito degli ulteriori sviluppi amministrativi del relativo contenzioso, su segnalazione dell’Amministrazione finanziaria. Non va trascurato che l’art. 52, comma 1, del cgc, pone l’obbligo di denuncia in capo ai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni – qualificazione che non sembra possa non essere riconosciuta ai vertici delle corti e dei tribunali – che nell’esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali.