Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 11 del 6 marzo 2024
Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco, otto assessori e due dirigenti del Comune, ritenuti responsabili del danno erariale cagionato al comune per aver affidato direttamente a privati, in violazione delle regole della concorrenza, alcuni servizi comunali.
Al riguardo, la tesi della Procura regionale trova riscontro negli atti di causa.
La proroga dei contratti pubblici rappresenta un evento temporaneo ed eccezionale, tenuto conto che la regola generale impone vicenda in oggetto non sono presenti né il requisito della temporaneità (considerato che tali proroghe sono numerose e si sono protratte per anni), né quello della eccezionalità (ritenuto che trattasi di rapporti di durata di cui è nota sia la scadenza, che la necessità di proseguire il servizio e che, pertanto, amministrazione aveva il dovere di attivarsi per individuare tempestivamente il nuovo contraente nel rispetto del fondamentale principio della concorrenza). In presenza di varie proroghe di contratti pubblici, la giurisprudenza contabile ha ravvisato la responsabilità erariale dei funzionari, che dispongono proroghe illegittime dei contratti in corso, atteso che è ormai pacificamente acquisito che il ricorso [è] contrario ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, previste dal codice dei contratti, [in quanto] eccezionalità (ex multis, Sez. Lazio, n. 356 del 12 luglio 2019). In linea con detto orientamento pacifico e consolidato, questa Corte in analoga questione relativa alla reiterazione di proroghe di azienda sanitaria umbra, ha riconosciuto la responsabilità erariale di amministratori e funzionari conseguente alla violazione delle norme sulla concorrenza nei contratti pubblici.
Non necessita di particolare dimostrazione la circostanza che il pagamento delle somme corrisposte ai soggetti direttamente incaricati sia conseguenza della condotta di coloro che hanno deliberato servizio.
Per quanto attiene ai due dirigenti coinvolti, la loro condotta rileva sotto i seguenti profili:
– quanto a X: 1) concorso a titolo di colpa grave con gli amministratori nella gestione dei servizi cimiteriali e del centralino, portierato, uscierato e controllo accessi, per aver fornito il favorevole parere di regolarità tecnica alle delibere di servizi alla cooperativa sociale; 2) responsabilità colposa in via esclusiva nella gestione del servizio di prima accoglienza turistica, infopoint turistico, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici, per aver adottato le determine con cui ha affidato direttamente o prorogato il servizio;
– quanto a Y: responsabilità colposa in via esclusiva nella gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali per aver adottato le determine con cui ha affidato direttamente o prorogato il servizio.
La grave colpevolezza degli amministratori deriva e espresso parere favorevole ai conferimenti diretti ed irregolari dei servizi ed alle numerose ed illegittime proroghe.
Come correttamente prospettato dalla Procura regionale, la responsabilità preminente e, quindi, il maggior danno, grava sui dirigenti, mentre di minore rilievo (ma pur sempre gravemente colposa) appare la responsabilità degli amministratori.
In merito alla determinazione e quantificazione del danno va osservato quanto segue. Il criterio adottato dalla Procura regionale appare logico e condivisibile, oltre ad essere concreto, perché deriva dalla comparazione tra le condizioni economiche praticate amministrazione comunale in base alle proroghe e quelle ottenute dopo l’effettuazione della gara in base ad un confronto concorrenziale.