TAR Lombardia, ordinanza n. 238 dell’8 marzo 2023
Con ordinanza n. 238 dell’08/03/2024 il TAR Lombardia ha sospeso in via cautelare la Deliberazione della Giunta Regione Lombardia XII/1514 del 13 dicembre 2023, che vietava il ricorso ai gettonisti da parte delle aziende sanitarie lombarde.
E’ d’uopo evidenziare che trattasi di un’ordinanza che sospende temporaneamente, come misura cautelare, la delibera limitatamente alle parti in cui si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core, rimanendo pertanto la delibera efficace nelle restanti parti.
Inoltre il TAR non ha ritenuto di dover sospendere altri atti, pure impugnati, ed in particolare l’avviso e gli esiti della procedura comparativa ad evidenza pubblica per la predisposizione di un elenco di medici idonei cui conferire incarichi libero professionali. Il TAR ha quindi fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 ottobre 2024.
In quella data, oltre a decidere definitivamente sulla validità degli atti, la decisione dovrà tener conto della rapida evoluzione legislativa.
Infatti il comma 5-bis secondo periodo dell’art. 10 del DL 34/2023, che non risulta modificato dal decreto milleproroghe, stabilisce che
5-bis. …. La durata degli affidamenti di cui al presente comma (ndr: gli appalti per personale sanitario “gettonista”) non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 30/05/2023, quindi al massimo entro il 30/05/2024 i contratti già allora stipulati con operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico, devono cessare. Tra l’altro dal comma 1 è in ogni caso esclusa ogni possibilità di proroga.
Bisognerà verificare se, in presenza di un differente affidamento di 12 mesi allo stesso operatore per lo stesso servizio, oppure di un diverso affidamento ad un diverso operatore per lo stesso servizio, fino a che punto il secondo contratto sarà considerato elusivo del divieto di cui all’articolo 10 in questione
Vedremo quindi come si evolverà la situazione.