Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 22 del 15 marzo 2024
La dottoressa X, dirigente del Servizio risorse economiche e finanziarie dell’AUSL, aveva conoscenza della situazione debitoria di Y spa; lo dimostra la circostanza che in due occasioni, la prima in data 27.2.2018, la seconda in data 25.2.2021, aveva rendicontato, in riscontro a specifiche richieste pervenute dalla medesima Y spa e dalla società da questa incaricata della revisione dei bilanci di esercizio, l’esistenza e l’ammontare del credito vantato dall’AUSL nei confronti della Y, relativo al periodo tra il 2014 e il 2016, indicando anche l’importo complessivo, pari a 1.093.462,79 euro.
Dalle indagini della Guardia di Finanza è, inoltre, emerso che la dott.ssa X avrebbe dato indicazione ai propri collaboratori di soprassedere rispetto all’iscrizione a ruolo dei crediti dell’AUSL nei confronti di Y spa; né è stata mai escussa la polizza fideiussoria, di 276.300,00 euro, la cui scadenza era prevista sei mesi dopo il termine della concessione e che, tuttavia, è stata inviata al macero nel 2019, in ottemperanza alle previsioni di scarto in vigore per l’AUSL in questione.
La condotta della convenuta, che ha omesso di attivarsi per la riscossione dei crediti vantati dalla AUSL rispetto alla Y spa è chiaramente antigiuridica, a prescindere dalle omissioni nelle quali sono incorsi altri soggetti; queste ultime devono essere valutate, ma al limitato fine di stabilirne l’apporto causale.
La dottoressa X, in qualità di Dirigente il Servizio gestione economiche e finanziarie, infatti, era il soggetto sul quale più di ogni altro ricadeva la responsabilità di attivarsi per il recupero dei crediti vantati nei confronti della Y dei quali, come visto, era a conoscenza, come documentato in atti; ciò, anche a prescindere da un input esterno.
Significativo, in tal senso, quanto stabilito dalla delibera n. 558/1999 che disciplina in modo espresso ed articolato la condotta che il Servizio gestione risorse economiche e finanziarie dell’AUSL deve tenere per riscuotere i crediti in presenza di morosità; ne consegue che non è lasciato alcun margine di discrezionalità al servizio in analisi e, per esso, alla sua responsabile. È vero che il Direttore dell’esecuzione del contratto, come evidenziato nelle linee guida del 2011, svolge il controllo tecnico-contabile sulla regolare esecuzione del contratto, ma nella situazione oggetto dell’odierno giudizio la dirigente del Servizio risorse economiche e finanziarie era a conoscenza della morosità della Y spa; ne consegue che comunque avrebbe dovuto e potuto attivarsi.
Dalla suddetta condotta è conseguito per l’Amministrazione di appartenenza un danno da mancate entrate per i canoni non corrisposti (oltre agli interessi legali) e i c.d. ri-addebiti relativi ai costi per utenze anticipati dall’AUSL, in quanto eventuali azioni di recupero avrebbero consentito di evitarlo.
L’elemento psicologico che ha caratterizzato la condotta della convenuta dev’essere individuato nella colpa grave, non emergendo dagli atti, come evidenziato dalla Procura regionale, alcun elemento per poter ipotizzare una condotta dolosa.
La gravità della colpa consegue alla circostanza che è provato che la convenuta era a conoscenza degli omessi pagamenti dei canoni, situazione a fronte della quale non ha assunto nessuna iniziativa finalizzata al recupero delle somme, inerzia protrattasi per un considerevole lasso di tempo. È evidente come un simile comportamento, di assoluta trascuratezza, si sia discostato notevolmente da un canone minimo di diligenza che ci si può aspettare da un dirigente di un ufficio entrate, il quale, in quanto tale, non può omettere di azionare le procedure per la riscossione dei crediti, soprattutto quando di ingente valore e a fronte di un’inerzia del debitore protratta nel tempo. A ciò deve aggiungersi la difficile situazione economico-patrimoniale della Y che, a maggior ragione, l’avrebbe dovuta indurre alla massima attenzione.
Questo Collegio, in proposito, ritiene di poter considerare i fattori sopra esposti, fino a ricondurre l’apporto causale della convenuta al 50% del danno complessivamente subito dall’AUSL (che sarebbe pari a un totale di 884.005,33 euro).
Rispetto alla quota di danno causalmente imputabile alla convenuta, come sopra determinata, questo Collegio ritiene tuttavia di poter far uso del potere riduttivo.
L’impegno della convenuta in numerose altre attività particolarmente delicate e strategiche per la AUSL, e comunque l’elevata mole di lavoro gravante sul suo ufficio, infatti, possono essere presi in considerazione. Il danno che la dottoressa X è chiamata a risarcire, conseguentemente, può essere determinato in 500.000,00 euro.