Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 81/2024/PAR
Il Comune istante chiede di conoscere, nell’ipotesi della costituzione del fondo per la contrattazione decentrata , in assenza di bilancio di previsione e stante quanto disposto dall’art.8, comma 4, del CCNL 16.11.2022:
a) cosa si intende per “compatibilità”;
b) se il fondo si considera impegnato con la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato o se occorre un provvedimento specifico;
c) se la sottoscrizione del contratto decentrato può avvenire in assenza di bilancio, visto che il fondo è costituito secondo regole contrattuali ben definite che non lasciano discrezionalità all’ente se non per la parte variabile.
Sul tema il Collegio precisa che, la corretta gestione del fondo comprende “tre fasi obbligatorie e sequenziali” e solo nel caso in cui siano adempiute tutte correttamente, nell’esercizio di riferimento, le risorse riferite al fondo possono essere impegnate e liquidate.
Più precisamente, la prima fase consiste nell’individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo, la seconda nell’adozione, da parte del dirigente, dell’atto di costituzione del fondo, sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione, e la terza nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.
Solo quando si completa l’intero iter, l’Ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per il Molise, deliberazione n. 15/2018/PAR). La costituzione del fondo, difatti, è un atto unilaterale (determinazione a contrarre) che va adottato da parte del Dirigente prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l’Ente (cfr. deliberazione di questa Sezione di controllo n. 33/2024/PAR).
In merito, il principio contabile punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.
Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra citate, si desume, quindi, che, preliminarmente alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, è necessario acquisire la certificazione del collegio dei revisori sulla compatibilità̀ dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.
Verifiche che, ai sensi del principio contabile punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sono propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. 165/2001, e vanno effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.
L’assenza, dunque, del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa, impedisce la sopra citata verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.