Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 17/2024/PAR
Il Sindaco del Comune di Bedonia in merito alla possibilità per l’Ente di accettare o meno la proposta di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione di un contratto formulata dal Consorzio Agrario di Parma, Soc. Coop. a r.l., ha, preliminarmente, affermato l’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere precisando, però, che al quesito posto può rispondersi solo in termini generali ed astratti e facendo solo riferimento alla possibilità di “utilizzare” per la possibile soluzione della questione la “capacità di diritto privato” (cfr. l’art. 1, c. 1- bis della L. n. 241/1990), mentre, rispetto alla fattispecie concreta richiamata nella richiesta di parere posta dal Sindaco, la soluzione rimane nella discrezionalità dell’Ente che adotterà la decisone nel rispetto della vigente normativa.
Nell’ambito dei limiti di ammissibilità come sopra delineati, la Sezione ha ritenuto di poter rispondere al quesito avanzato nei termini seguenti: “la natura privatistica del contratto e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d’azione dell’ente in ragione della sua capacità giuridica generale, così come previsto dall’art. 1, c. 1-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
In tale quadro il Comune ha l’obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile ad esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato. Pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, il comune individua – a seguito di un adeguato percorso motivazionale – la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell’intangibilità del principio dell’equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata”.