Sono accessibili gli atti di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse, limitatamente a tali attività

Consiglio di Stato, sentenza n. 2694 del 20 marzo 2024

L’art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990, ammette l’accesso agli atti “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
L’interesse all’ostensione degli atti inerenti attività di pubblico interesse può discendere da notizie di stampa, le quali devono ritenersi idonee, in assenza di dati ed elementi conoscitivi più specifici e dettagliati, a radicare l’interesse, concreto e attuale all’accesso degli atti richiesti, potendo essere i medesimi potenzialmente idonei a consentire la violazione delle prescrizioni di legge che impongono di remunerare le prestazioni professionali con un equo compenso.
Nella fattispecie in esame, la sezione ha ritenuto che, pur muovendo dalla natura privatistica di ASMEL, l’attività dalla stessa posta in essere, nel sottoscrivere l’accordo quadro di cui è stata chiesta l’ostensione, sia di pubblico interesse. Ha statuito che sono ostensibili l’accordo quadro e tutti gli altri atti, nella disponibilità della stessa, richiesti dall’ordine degli avvocati di Roma, quale ente esponenziale della categoria degli avvocati) (1)

(1)    Su fattispecie analoga, Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2024, n. 2693.
Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13

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