Sono mansioni superiori se al funzionario è assegnato di fatto un ruolo dirigenziale, anche in assenza di un provvedimento scritto

Corte di Cassazione, ordinanza n 2695 del 29 gennaio 2024

Un collaboratore amministrativo conveniva in giudizio l’azienda sanitaria per vederla condannata al pagamento delle retribuzioni derivanti da mansione superiori, in quanto a suo dire avrebbe svolto le funzioni dirigente.

L’azienda sanitaria eccepiva che sostiene che a X non è mai stato formalmente conferito alcun incarico dirigenziale, non sono stati assegnati i relativi obiettivi e conferite le correlateresponsabilità, né è stato messo a disposizione un budget di
spesa.

La Suprema Corte, accogliendo le ragioni del funzionario, ha ricordato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato.

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