Più di una volta si è segnalato il diverso orientamento giurisprudenziale in materia di imposta di soggiorno tra le varie sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (cfr: https://www.iusmanagement.org/tag/imposta-di-soggiorno/ )
In sintesi, mentre le sezioni della Corte dei Conti per il Lazio e per la Sicilia hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario, le altre sezioni giurisdizionali regionali hanno affermato la giurisdizione della Corte dei Conti.
Sembrava aver posto fine alla “querelle” l’affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti da parte della Prima Sezione Centrale d’Appello (Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 107 del 16 marzo 2023).
Così purtroppo non è stato. Negli ultimi due giorni il conflitto giurisprudenziale è apparso ancora più evidente, con due sentenze (in soli due giorni) a favore della giurisdizione del giudice contabile e una sentenza (sempre nell’arco di questi due giorni) a favore della giurisdizione del giudice tributario.
Il pericolo, ovviamente, è che il denaro pubblico non sia più recuperato.
In particolare evidenzio le seguenti sentenze:
- a favore della giurisdizione del giudice contabile, sezione dell’Emilia Romagna sentenza n. 25 del 28 marzo 2024, e sezione della Lombardia sentenza n. 47 del 27 marzo 2024;
- a favore della giurisdizione del giudice tributario, sezione del Lazio sentenza n. 137 del 27 marzo 2024
E’ quindi particolarmente urgente che la giurisprudenza torni ad essere omogenea, per l’esigenza di certezza del diritto, per omogeneità nel trattamento sanzionatorio e per evitare di rischiare di non riscuotere più denaro pubblico.